titolo 2° - DOVERI GENERALI DEL MEDICO

CAPO IV - ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E TRATTAMENTI TERAPEUTICI


Art. 15 Trattamenti che incidono sulla integrità psico-fisica

I trattamenti che comportino una diminuzione della integrità e della resistenza psico-fisica del malato possono essere attuati, previo accertamento delle necessità terapeutiche, e solo al fine di procurare un concreto beneficio clinico al malato o di alleviarne le sofferenze.

Commento:
L’attuale formulazione dell’articolo rispecchia quasi completamente il vecchio testo del 1995, a parte l’aggiunta "… e solo al fine di procurare un concreto beneficio clinico al malato o di alleviarne le sofferenze" e tutelarne, per quanto possibile, la qualità della vita.
Si è inteso, in tal modo, sottolineare e precisare che il trattamento di particolare rilievo debba essere finalizzato in maniera esclusiva al beneficio clinico del malato per alleviarne le sofferenze.
Si tratta, quindi, di trattamenti che responsabilizzano il medico nella valutazione più attenta delle conseguenti indicazioni terapeutiche.
L'articolo vuole chiarire che il medico nel suo incontro con la malattia inguaribile non deve mai perdere di vista la dignità dell'uomo.
Il paziente non deve mai divenire "un campo di battaglia" di una contesa fra il medico e la morte: in questo modo la medicina rischia di diventare pratica freddamente tecnologica e parossisticamente competitiva.