L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal
presente Codice di Deontologia Medica e ogni azione od omissione, comunque
disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili
con le sanzioni disciplinari previste dalla legge.
Le
sanzioni devono essere adeguate alla
gravità degli atti.
Commento:
L’art. 2 è modificato rispetto
alla precedente versione prima di tutto per quanto concerne il titolo, che si
riferisce direttamente alla potestà disciplinare e alle relative sanzioni.
Si
è voluto sottolineare come spetti all’Ordine professionale garantire il rispetto
dei principi deontologici attraverso l’eventuale irrogazione di specifiche
sanzioni disciplinari nei confronti degli iscritti.
La dottrina ha più volte
evidenziato il carattere di discrezionalità del potere disciplinare degli Ordini
sui propri iscritti.
E' stato affermato (Lega) che se è vero che il potere
disciplinare è attribuito all'Ordine professionale per il raggiungimento di
determinate finalità di ordine pubblico, qualora si riscontrasse che tali
finalità siano contraddette dai propri iscritti, l'Ordine stesso verrebbe meno
ai propri doveri istituzionali se non esercitasse quei poteri che tali finalità
presidiano. Ricorrendo particolari fattispecie di minore importanza non può,
tuttavia, negarsi un certo margine discrezionale sulla opportunità di procedere
disciplinarmente. Quando però vi siano prove certe di comportamenti
obiettivamente antideontologici, l'Ordine è chiamato ad attivarsi per dare
contenuto e sostanza alla sua potestà disciplinare.
Per quanto concerne le
professioni sanitarie, il potere disciplinare è attribuito agli Ordini e Collegi
dall'art. 3, lett. f) del DLCPS 13 settembre 1946, n. 233
.Le sanzioni
disciplinari e il relativo procedimento sono invece stabilite negli artt. 38 -
52 del DPR 5 aprile 1950, n. 221.
Le sanzioni disciplinari sono:
l'avvertimento " che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere
nella mancanza commessa"; la censura "che è una dichiarazione di biasimo
per la mancanza commessa"; la sospensione dall'esercizio della
professione per un periodo di tempo che va da uno a sei mesi; la
radiazione dall'Albo per le colpe di estrema gravità.
Il già citato art.
38 del DPR 5 aprile 1950, n. 221, prescrive che il procedimento disciplinare è
promosso dall'Ordine d'ufficio o su richiesta del Ministro della Sanità o del
procuratore della Repubblica.
Giudice d'appello contro le decisioni
disciplinari dell'Ordine è la Commissione Centrale per gli esercenti le
professioni sanitarie. E' ammesso, infine, il ricorso alle Sezioni unite della
Corte di Cassazione avverso le decisioni della Commissione Centrale.
Nel
testo del nuovo codice è stato aggiunto un secondo comma riguardante la
necessità della adeguatezza delle sanzioni disciplinari da irrogare alla gravità
degli atti. A questo proposito deve sottolinearsi una innovazione della legge
175/92 discendente dall’entrata in vigore della recente normativa 26 febbraio
1999 n. 42 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie" che ha modificato
l’art.3 comma 1 e l’art.5 comma 4 della legge citata 175/92, che prevedevano
l’irrogazione della sanzione e della sospensione da 2 a 6 mesi per coloro che
svolgevano a titolo individuale o come responsabili di strutture sanitarie,
pubblicità sanitaria nelle forme consentite senza autorizzazione del sindaco o
della Regione. In questi casi le sanzioni irrogabili diventano quelle della
censura o della sospensione dall’esercizio della professione sanitaria ai sensi
dell’art.40 del DPR 5 aprile 1950, n.221. Occorre subito sottolineare che
rimangono ferme, invece, le sanzioni previste dalla legge 175/92 in caso di
pubblicità contenente indicazioni false o svolte attraverso strumenti non
disciplinati della legge.
Con queste modifiche la legge 26 febbraio 1999 n.
42, ha inteso superare la rigidità dell’irrogazione della sospensione da due a
sei mesi che in precedenza doveva essere applicata al professionista che non era
in regola con l’autorizzazione prevista dalla legge 175/92. In pratica l’Ordine
riacquista in questo specifico settore la propria discrezionalità amministrativa
per quanto concerne la valutazione della colpa disciplinare del professionista,
potendo modulare la sanzione eventualmente da infliggere in un ambito che va
dalla censura alla sospensione dall’esercizio professionale senza rigida
predeterminazione della durata della sospensione stessa.
Viene così ad essere
superato un inconveniente spesso lamentato dai rappresentanti degli Ordini che
si "vedevano costretti" ad irrogare sanzioni indubbiamente gravi anche per colpe
disciplinari che, in alcuni casi, non sembravano essere tali da
giustificarle.