titolo 1° - - OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE


Art. 2 Potestà disciplinari - Sanzioni

L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice di Deontologia Medica e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dalla legge.
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità degli atti.

Commento:
L’art. 2 è modificato rispetto alla precedente versione prima di tutto per quanto concerne il titolo, che si riferisce direttamente alla potestà disciplinare e alle relative sanzioni.
Si è voluto sottolineare come spetti all’Ordine professionale garantire il rispetto dei principi deontologici attraverso l’eventuale irrogazione di specifiche sanzioni disciplinari nei confronti degli iscritti.
La dottrina ha più volte evidenziato il carattere di discrezionalità del potere disciplinare degli Ordini sui propri iscritti.
E' stato affermato (Lega) che se è vero che il potere disciplinare è attribuito all'Ordine professionale per il raggiungimento di determinate finalità di ordine pubblico, qualora si riscontrasse che tali finalità siano contraddette dai propri iscritti, l'Ordine stesso verrebbe meno ai propri doveri istituzionali se non esercitasse quei poteri che tali finalità presidiano. Ricorrendo particolari fattispecie di minore importanza non può, tuttavia, negarsi un certo margine discrezionale sulla opportunità di procedere disciplinarmente. Quando però vi siano prove certe di comportamenti obiettivamente antideontologici, l'Ordine è chiamato ad attivarsi per dare contenuto e sostanza alla sua potestà disciplinare.
Per quanto concerne le professioni sanitarie, il potere disciplinare è attribuito agli Ordini e Collegi dall'art. 3, lett. f) del DLCPS 13 settembre 1946, n. 233
.Le sanzioni disciplinari e il relativo procedimento sono invece stabilite negli artt. 38 - 52 del DPR 5 aprile 1950, n. 221.
Le sanzioni disciplinari sono: l'avvertimento " che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa"; la censura "che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa"; la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo di tempo che va da uno a sei mesi; la radiazione dall'Albo per le colpe di estrema gravità.
Il già citato art. 38 del DPR 5 aprile 1950, n. 221, prescrive che il procedimento disciplinare è promosso dall'Ordine d'ufficio o su richiesta del Ministro della Sanità o del procuratore della Repubblica.
Giudice d'appello contro le decisioni disciplinari dell'Ordine è la Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. E' ammesso, infine, il ricorso alle Sezioni unite della Corte di Cassazione avverso le decisioni della Commissione Centrale.
Nel testo del nuovo codice è stato aggiunto un secondo comma riguardante la necessità della adeguatezza delle sanzioni disciplinari da irrogare alla gravità degli atti. A questo proposito deve sottolinearsi una innovazione della legge 175/92 discendente dall’entrata in vigore della recente normativa 26 febbraio 1999 n. 42 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie" che ha modificato l’art.3 comma 1 e l’art.5 comma 4 della legge citata 175/92, che prevedevano l’irrogazione della sanzione e della sospensione da 2 a 6 mesi per coloro che svolgevano a titolo individuale o come responsabili di strutture sanitarie, pubblicità sanitaria nelle forme consentite senza autorizzazione del sindaco o della Regione. In questi casi le sanzioni irrogabili diventano quelle della censura o della sospensione dall’esercizio della professione sanitaria ai sensi dell’art.40 del DPR 5 aprile 1950, n.221. Occorre subito sottolineare che rimangono ferme, invece, le sanzioni previste dalla legge 175/92 in caso di pubblicità contenente indicazioni false o svolte attraverso strumenti non disciplinati della legge.
Con queste modifiche la legge 26 febbraio 1999 n. 42, ha inteso superare la rigidità dell’irrogazione della sospensione da due a sei mesi che in precedenza doveva essere applicata al professionista che non era in regola con l’autorizzazione prevista dalla legge 175/92. In pratica l’Ordine riacquista in questo specifico settore la propria discrezionalità amministrativa per quanto concerne la valutazione della colpa disciplinare del professionista, potendo modulare la sanzione eventualmente da infliggere in un ambito che va dalla censura alla sospensione dall’esercizio professionale senza rigida predeterminazione della durata della sospensione stessa.
Viene così ad essere superato un inconveniente spesso lamentato dai rappresentanti degli Ordini che si "vedevano costretti" ad irrogare sanzioni indubbiamente gravi anche per colpe disciplinari che, in alcuni casi, non sembravano essere tali da giustificarle.