titolo 3° - RAPPORTI CON IL CITTADINO

CAPO IV - INFORMAZIONE E CONSENSO


Art. 34 Autonomia del cittadino

Il medico deve attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà e dell’indipendenza professionale, alla volontà di curarsi, liberamente espressa dalla persona.
Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà in caso di grave pericolo di vita, non può non tenere conto di quanto precedentemente manifestato dallo stesso.
Il medico ha l’obbligo di dare informazioni al minore e di tenere conto della sua volontà, compatibilmente con l’età e con la capacità di comprensione, fermo restando il rispetto dei diritti del legale rappresentante; analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne infermo di mente.

Commento:
Questo articolo innovativo, nei confronti del testo del precedente codice, sottolinea la necessità del rispetto da parte del medico della volontà chiaramente espressa dal soggetto circa le proprie scelte in ordine alla tutela della propria salute.
Il medico, quindi, in presenza di esplicita volontà del soggetto è tenuto ad attenervisi, sempre che questo non contrasti con i principi dell’indipendenza e della dignità professionale.
Il medico, nel caso in cui il paziente non sia in grado di esprimere la propria volontà, dovrà tenere conto di quanto precedentemente manifestato dallo stesso, ciò in aderenza a quanto espresso nella Convenzione europea di bioetica del 1997.
Questo principio è in linea con le recenti tendenze normative che hanno portato anche in Italia alla legge sui trapianti di organo (legge 1 aprile 1999 n. 91) nella quale è espresso il principio del silenzio assenso.
L’ultimo comma nel riprendere concetti già contenuti in articoli precedenti sottolinea la necessità che il medico, nella sua attività di informazione, tenga conto delle capacità di comprensione legate all’età, alle condizioni generali del soggetto minore o infermo di mente maggiorenne.