Il medico deve attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà e
dell’indipendenza professionale, alla volontà di curarsi, liberamente espressa
dalla persona.
Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere
la propria volontà in caso di grave pericolo di vita, non può non tenere conto
di quanto precedentemente manifestato dallo stesso.
Il medico ha
l’obbligo di dare informazioni al minore e di tenere conto della sua volontà,
compatibilmente con l’età e con la capacità di comprensione, fermo restando il
rispetto dei diritti del legale rappresentante; analogamente deve comportarsi di
fronte a un maggiorenne infermo di mente.
Commento:
Questo articolo innovativo,
nei confronti del testo del precedente codice, sottolinea la necessità del
rispetto da parte del medico della volontà chiaramente espressa dal soggetto
circa le proprie scelte in ordine alla tutela della propria salute.
Il
medico, quindi, in presenza di esplicita volontà del soggetto è tenuto ad
attenervisi, sempre che questo non contrasti con i principi dell’indipendenza e
della dignità professionale.
Il medico, nel caso in cui il paziente non sia
in grado di esprimere la propria volontà, dovrà tenere conto di quanto
precedentemente manifestato dallo stesso, ciò in aderenza a quanto espresso
nella Convenzione europea di bioetica del 1997.
Questo principio è in linea
con le recenti tendenze normative che hanno portato anche in Italia alla legge
sui trapianti di organo (legge 1 aprile 1999 n. 91) nella quale è espresso il
principio del silenzio assenso.
L’ultimo comma nel riprendere concetti già
contenuti in articoli precedenti sottolinea la necessità che il medico, nella
sua attività di informazione, tenga conto delle capacità di comprensione legate
all’età, alle condizioni generali del soggetto minore o infermo di mente
maggiorenne.