titolo 3° - RAPPORTI CON IL CITTADINO

CAPO VI - TRAPIANTI


Art. 38 Prelievo di parti di cadavere

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico può essere effettuato solo nelle condizioni e nei modi previsti dalle leggi in vigore.
Il sostegno vitale dovrà essere mantenuto sino a quando non sia accertata la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo.

Commento:

Il capo VI del codice di deontologia medica è composto da due articoli che riguardano entrambi la materia dei trapianti. L’art. 38 fa riferimento al prelievo di parti di cadavere e l’art. 39 al "Prelievo di organi e tessuti da persona vivente".
E’ subito da notare che la materia ha trovato una sua nuova regolamentazione legislativa successivamente alla redazione del codice di deontologia attraverso la legge 1° aprile 1999 n. 91 recante "Disposizioni in materia di prelievi e di trattamenti di organi e di tessuti". Tale normativa, che avrà la sua piena attuazione dopo l’approvazione dei decreti cui il Ministro è delegato, apre lo spazio per una vera e propria rivoluzione nel campo dei trapianti e in materia di prelievo di parti di cadavere.
La modificazione più importante è quella contenuta nell’art. 4 della nuova legge che dà fondamentale valore alla dichiarazione di volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte.
La normativa ha previsto che tutti i cittadini, al compimento della maggiore età, siano chiamati a dichiarare la propria volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti successivamente alla morte e che tale manifestazione di volontà, in senso ovviamente positivo o negativo, deve essere assolutamente rispettata.
La normativa prevede, inoltre, che la mancanza di dichiarazione di volontà è considerata quale assenso alla donazione.
La nuova legge è il frutto di una modificata concezione dei trapianti nel senso estensivo, in quanto ormai la società civile ne riconosce l’alto valore morale con l’intento di favorire la crescita di una vera e propria cultura in materia anche per rendere prevalente l’interesse dei malati rispetto ad un astratto concetto di "integrità del cadavere".
L’accertamento e la definizione della morte sono chiaramente stabiliti dalla legge 29 dicembre 1993 n. 578 e dal D.M. 22 agosto 1994 n. 582. Ne emerge un concetto unitario di morte identificata nella cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo, sia in condizione di arresto cardiaco che di respirazione assistita.
In ogni caso l’accertamento della morte deve essere attuato con il rispetto di precise modalità che, nell’eventualità di morte encefalica, prevedano anche un congruo periodo di osservazione.