titolo 3° - RAPPORTI CON IL CITTADINO

CAPO VI - TRAPIANTI


Art. 39 Prelievo di organi e tessuti da persona vivente

Il prelievo di organi e tessuti da persona vivente è consentito solo se diretto a fini diagnostici, terapeutici o di ricerca scientifica e se non produttivo di menomazioni permanenti dell'integrità fisica o psichica del donatore, fatte salve le previsioni normative in materia.
Il prelievo non può essere effettuato per fini di commercio e di lucro e presuppone l'informazione e il consenso scritto del donatore o dei suoi legali rappresentanti.

Commento:

L’art. 39 è identico alla formulazione del 1995, tranne nella scelta di sostituire il termine "soggetto vivente" in "persona vivente" e di eliminare gli ultimi due commi che, riguardando temi esplicitamente disciplinati dalla legge, si è ritenuto di non riproporre. E’ da ricordare, infatti, che la Commissione, che ha lavorato alla stesura dell’attuale codice di deontologia medica, operò tale scelta allorchè ritenne di evitare all’interno dell’articolato codicistico il riferimento a disposizioni di legge.
In materia di prelievo di tessuti e organi da soggetti viventi, vengono in rilievo fondamentalmente due ordini di preoccupazioni, di natura etica e giuridica, che trovano riscontro, come dimostra il presente articolo, anche in ambito deontologico. Va innanzi tutto considerata la necessità che la donazione non implichi lesioni alla integrità fisica o psichica del donatore, così come sancito anche dalla norma giuridica posta dall'art. 5 c.c., trattandosi come è noto, nel caso dell'integrità psico-fisica, di bene non disponibile.
In tale fattispecie, pertanto, va osservato un principio di equilibrio tra l'interesse alla salute del ricevente e quello analogo del donatore che, se pur per fini nobilissimi, non può operare in modo da ledere irrimediabilmente la sfera della sua salute, tranne che in ipotesi espressamente previste e disciplinate dalla legge come nel caso della donazione di rene fra viventi di cui alla legge 26 giugno 1967, n. 458.
Le limitazioni di ordine giuridico a donazioni che comportano menomazioni per l'integrità fisico-psichica del donatore trovano corrispondenza in ambito etico così come puntualmente sottolineato anche dal C.N.B. che, pur non escludendo la possibilità di ampliare l’ambito dei possibili donatori di rene oltre i consanguinei più stretti, espressamente evidenzia "che l'atto medico in sè considerato, di donazione da vivente non si sottrae a qualche dubbio di non eticità della menomazione per la prospettiva di salute del donante".
A tali considerazioni vanno poi aggiunte le preoccupazioni derivanti dalla possibilità che si instauri un intollerabile commercio di organi in cui i "donatori" sarebbero soprattutto soggetti economicamente e giuridicamente deboli, per i quali la tutela dell'integrità fisica assumerebbe, nella pratica, una rilevanza del tutto secondaria.
Proprio con riferimento a tale preoccupazione il C.N.B. evidenzia la necessità di considerare la donazione di organi tra viventi "secondo una linea etica da contrapporre a quelle concezioni che sembrano consentire ad una commercializzazione di organi. Una tale commercializzazione implicherebbe in generale il collocarsi delle scelte e decisioni sui trapianti in una sfera di rapporti economici e non etici al cui interno non potrebbero non diffondersi soluzioni e pratiche distributive che non avrebbero nulla a che fare con quelle esigenze di parità, equità e giustizia che una prospettiva etica sui trapianti dovrebbe invece far valere".
L'articolo in esame pone a suo fondamento proprio le preoccupazioni suesposte e le considerazioni svolte in relazione alle stesse. Infatti viene in rilievo, per ciò che attiene al prelievo di tessuti (come ad es. pelle), la necessità di considerare sia la finalità dello stesso, che possono essere solo di natura terapeutica o di ricerca, sia il fatto che dal prelievo non derivino lesioni permanenti per l'integrità psico-fisica del donatore.
Viene inoltre espressamente vietato che il prelievo sia effettuato per fini di commercio o di lucro, e per lo stesso si richiede il consenso scritto del donatore o dei suoi legali rappresentanti. Appare evidente, dalla formulazione della norma, che, pur in presenza di un consenso del donatore, formalmente documentato, ove la donazione risulti mossa da motivi di lucro di cui il medico sia a conoscenza o, peggio, riguardo ai quali svolga un ruolo di mediazione, il medico stesso non può ritenersi esente da responsabilità, quanto meno, deontologica.