Il prelievo di organi e tessuti da persona vivente è consentito solo se
diretto a fini diagnostici, terapeutici o di ricerca scientifica e se non
produttivo di menomazioni permanenti dell'integrità fisica o psichica del
donatore, fatte salve le previsioni normative in materia.
Il prelievo
non può essere effettuato per fini di commercio e di lucro e presuppone
l'informazione e il consenso scritto del donatore o dei suoi legali
rappresentanti.
Commento:
L’art. 39 è identico alla formulazione del 1995, tranne nella scelta di
sostituire il termine "soggetto vivente" in "persona vivente" e di eliminare gli
ultimi due commi che, riguardando temi esplicitamente disciplinati dalla legge,
si è ritenuto di non riproporre. E’ da ricordare, infatti, che la Commissione,
che ha lavorato alla stesura dell’attuale codice di deontologia medica, operò
tale scelta allorchè ritenne di evitare all’interno dell’articolato codicistico
il riferimento a disposizioni di legge.
In materia di prelievo di tessuti e
organi da soggetti viventi, vengono in rilievo fondamentalmente due ordini di
preoccupazioni, di natura etica e giuridica, che trovano riscontro, come
dimostra il presente articolo, anche in ambito deontologico. Va innanzi tutto
considerata la necessità che la donazione non implichi lesioni alla integrità
fisica o psichica del donatore, così come sancito anche dalla norma giuridica
posta dall'art. 5 c.c., trattandosi come è noto, nel caso dell'integrità
psico-fisica, di bene non disponibile.
In tale fattispecie, pertanto, va
osservato un principio di equilibrio tra l'interesse alla salute del ricevente e
quello analogo del donatore che, se pur per fini nobilissimi, non può operare in
modo da ledere irrimediabilmente la sfera della sua salute, tranne che in
ipotesi espressamente previste e disciplinate dalla legge come nel caso della
donazione di rene fra viventi di cui alla legge 26 giugno 1967, n. 458.
Le
limitazioni di ordine giuridico a donazioni che comportano menomazioni per
l'integrità fisico-psichica del donatore trovano corrispondenza in ambito etico
così come puntualmente sottolineato anche dal C.N.B. che, pur non escludendo la
possibilità di ampliare l’ambito dei possibili donatori di rene oltre i
consanguinei più stretti, espressamente evidenzia "che l'atto medico in sè
considerato, di donazione da vivente non si sottrae a qualche dubbio di non
eticità della menomazione per la prospettiva di salute del donante".
A tali
considerazioni vanno poi aggiunte le preoccupazioni derivanti dalla possibilità
che si instauri un intollerabile commercio di organi in cui i "donatori"
sarebbero soprattutto soggetti economicamente e giuridicamente deboli, per i
quali la tutela dell'integrità fisica assumerebbe, nella pratica, una rilevanza
del tutto secondaria.
Proprio con riferimento a tale preoccupazione il C.N.B.
evidenzia la necessità di considerare la donazione di organi tra viventi
"secondo una linea etica da contrapporre a quelle concezioni che sembrano
consentire ad una commercializzazione di organi. Una tale commercializzazione
implicherebbe in generale il collocarsi delle scelte e decisioni sui trapianti
in una sfera di rapporti economici e non etici al cui interno non potrebbero non
diffondersi soluzioni e pratiche distributive che non avrebbero nulla a che fare
con quelle esigenze di parità, equità e giustizia che una prospettiva etica sui
trapianti dovrebbe invece far valere".
L'articolo in esame pone a suo
fondamento proprio le preoccupazioni suesposte e le considerazioni svolte in
relazione alle stesse. Infatti viene in rilievo, per ciò che attiene al prelievo
di tessuti (come ad es. pelle), la necessità di considerare sia la finalità
dello stesso, che possono essere solo di natura terapeutica o di ricerca, sia il
fatto che dal prelievo non derivino lesioni permanenti per l'integrità
psico-fisica del donatore.
Viene inoltre espressamente vietato che il
prelievo sia effettuato per fini di commercio o di lucro, e per lo stesso si
richiede il consenso scritto del donatore o dei suoi legali rappresentanti.
Appare evidente, dalla formulazione della norma, che, pur in presenza di un
consenso del donatore, formalmente documentato, ove la donazione risulti mossa
da motivi di lucro di cui il medico sia a conoscenza o, peggio, riguardo ai
quali svolga un ruolo di mediazione, il medico stesso non può ritenersi esente
da responsabilità, quanto meno, deontologica.