titolo 2° - DOVERI GENERALI DEL MEDICO

CAPO I - INDIPENDENZA E DIGNITÀ' DELLA PROFESSIONE


Art. 4 Libertà e indipendenza della professione

L'esercizio della medicina è fondato sulla libertà e sull'indipendenza della professione.

Commento:

La stringatezza della nuova versione dell’articolo 4 corrisponde alla volontà di dare assoluta rilevanza al concetto di libertà e di indipendenza come presupposto fondamentale per l’esercizio della medicina.
La modifica del precedente testo si giustifica con lo scopo di evitare concetti retorici e ridondanti rispetto alla sintesi ed efficacia del testo attuale.
La libertà e l'indipendenza del medico costituiscono due presupposti indispensabili per il corretto svolgimento dell'esercizio professionale.
A ben vedere l'istituzione degli Ordini professionali ha avuto, fra l'altro, proprio lo scopo di creare uno strumento per garantire questi diritti da eventuali interferenze esterne (vedi a questo proposito, per quanto riguarda la professione medica, l'art. 3 lett. b) del DLCPS 13 settembre 1946, n. 233, che impone la vigilanza per la difesa dell’indipendenza della professione).
La difesa della libertà e dell'indipendenza del medico ha assunto ancora più rilevanza considerando che, ormai da tempo, l'esercizio professionale può essere svolto anche in regime di dipendenza (vd. art. 47 legge 833/78) o di "convenzionamento".
Numerosi problemi sono sorti per tutelare l'indipendenza e la libertà dei medici che vengono a trovarsi incardinati in un sistema improntato a criteri di supremazia gerarchica.
E' stato però chiarito che anche in queste situazioni, pur nel rispetto dei vincoli propri del lavoro subordinato (si pensi all'orario di lavoro, alle turnazioni, ma anche al diritto alle ferie), devono rimanere inalterate, per la parte specifica relativa all'attività professionale, la libertà e l'indipendenza intellettuale del medico.