titolo 3° - RAPPORTI CON IL CITTADINO

CAPO VII -SESSUALITA' E RIPRODUZIONE


Art. 42 Fecondazione assistita

Le tecniche di procreazione umana medicalmente assistita hanno lo scopo di ovviare alla sterilità.
E’ fatto divieto al medico, anche nell’interesse del bene del nascituro, di attuare:

a) forme di maternità surrogata;

b) forme di fecondazione assistita al di fuori di coppie eterosessuali stabili;

c) pratiche di fecondazione assistita in donne in menopausa non precoce;

d) forme di fecondazione assistita dopo la morte del partner.

E’ proscritta ogni pratica di fecondazione assistita ispirata a pregiudizi razziali; non è consentita alcuna selezione dei gameti ed è bandito ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali, nonché la produzione di embrioni ai soli fini di ricerca.
Sono vietate pratiche di fecondazione assistita in studi, ambulatori o strutture sanitarie privi di idonei requisiti.

Commento:
La formulazione attuale dell’articolo è stata snellita rispetto al testo del 1995 esclusivamente da un punto di vista formale; sostanzialmente vengono ribaditi i punti di riferimento che il Consiglio Nazionale della Federazione nel 1995 ritenne di fissare al fine di individuare una linea di condotta che il medico deve seguire in situazioni riguardanti la fecondazione assistita.
La necessità di una regolamentazione legislativa che tuttora è carente e che fa si che l’Italia rimanga l’unico Paese europeo privo di una normazione in materia, è oggi ancora più sentita in considerazione della mancata approvazione definitiva del testo unificato n. 4048/Senato approvato dalla Camera dei deputati il 26 maggio 1999 disegni e proposte di legge "Disciplina della procreazione medicalmente assistita". L’attuale situazione normativa, priva di regolamentazione giuridica, fa si che sia possibile qualunque tipo di intervento senza alcuna garanzia del possesso dei requisiti idonei tali da far mancare ogni tutela alla corretta gestione socio-sanitario del procedimento
L’unico indirizzo esistente in materia è rappresentato dalla circolare del Ministro della Sanità Degan del 1987, che autorizzò nelle strutture pubbliche la fecondazione omologa pur senza definire i requisiti minimi delle strutture.
Il Ministero della Sanità nel marzo 1997, a seguito di gravissimi fatti di cronaca riguardanti donazioni dietro compenso, ha ritenuto necessario censire la presenza di centri presso cui si effettuano pratiche di inseminazione assistita.
La norma in esame recepisce in toto i contenuti di un ordine del giorno del 2 aprile 1995 dal Consiglio Nazionale della Federazione, in data poco precedente alla approvazione del precedente codice. Risulta interessante, al fine di chiarire meglio le scelte operate in materia di fecondazione assistita, riportare il testo di tale ordine del giorno con il quale, appunto, il Consiglio Nazionale della FNOMCeO "di fronte all'imponente sviluppo del fenomeno della procreazione assistita, della maternità surrogata e della donazione di seme, consapevole della rilevanza medico-sociale che tale problematica riveste esprime la propria grave preoccupazione per le conseguenze che la mancata regolazione di tali pratiche può comportare sul piano deontologico per i medici e su quello psico-fisico per la madre e il bambino CHIEDE con forza al Governo e al Parlamento un urgente, sollecito, intervento legislativo per regolamentare la materia, ribadendo la disponibilità a collaborare per gli aspetti di propria competenza RITIENE che il bene del nascituro debba sempre considerarsi il criterio di riferimento essenziale per la valutazione delle diverse opzioni procreative e, pertanto, che per quanto riguarda l'ammissione a procedure di procreazione assistita, debbano essere comunque vietate:

a) tutte le forme di maternità surrogata

b) forme di fecondazione artificiale al di fuori di coppie eterosessuali stabili

c) pratiche di fecondazione assistita in donne in menopausa non precoce

d) forme di fecondazione artificiale dopo la morte del partner

Ritiene inoltre che sia proscritta ogni pratica di procreazione assistita ispirata a pregiudizi razziali, che non sia consentita alcuna selezione del seme basata su prerogative di tipo socio economico o professionale e che sia bandito ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali;
INVITA gli Ordini provinciali a sottoporre a procedimento disciplinare i medici che non si attengono ai predetti principi, considerati ad oggi inderogabili o che svolgano, in materia, attività in contrasto con i sopra enunciati principi in studi, ambulatori o strutture sanitarie privi di idonei requisiti.
E' interessante, infine, evidenziare che il Comitato permanente dei medici europei, presa conoscenza della norma posta in materia di fecondazione assistita nel codice deontologico italiano, ha ritenuto di interesse generale la scelta italiana e ha deciso di porla, quindi, a base di una riflessione comune sul tema.