titolo 3° - RAPPORTI CON IL CITTADINO

CAPO VIII - SPERIMENTAZIONE


Art. 44 Test genetici predittivi

Non sono ammessi test genetici se non diretti in modo esclusivo a rilevare o predire malformazioni o malattie ereditarie e se non espressamente richiesti, per iscritto, dalla persona interessata o dalla madre del concepito, che hanno diritto alle preliminari informazioni e alla più ampia e oggettiva illustrazione sul loro significato, sul loro risultato, sui rischi della gravidanza, sulle prevedibili conseguenze sulla salute e sulla qualità della vita, nonché sui possibili interventi di prevenzione e di terapia.
Il medico non deve, in particolare, eseguire test genetici predittivi a fini assicurativi od occupazionali se non a seguito di espressa e consapevole manifestazione di volontà da parte del cittadino interessato.

Commento:
Si è ritenuto di redigere un articolo specifico riguardo al tema dei test genetici e predittivi, che si è già prepotentemente imposto a livello diagnostico, nella duplice metodologia dello screening e del test mirato su soggetti ritenuti esposti a rischio ereditario.
La prima parte dell’articolo, in sintonia con l’art.12 della Convenzione sui diritti dell’uomo e la Biomedicina (Oviedo-1997), conferma come non possa procedersi a test predittivi di malattie genetiche al fine sia di identificare un soggetto come portatore di un gene responsabile di malattia sia di svelare una predisposizione o una suscettibilità genetica ad una malattia se non per fini medici o di ricerca medica e previa consultazione con un appropriato comitato di consulenza genetica.
Anche in questo caso è essenziale un consenso espresso per iscritto dalla persona interessata o dei suoi legali rappresentanti in caso di soggetti minori o incapaci, e a maggior ragione, della donna in stato di gravidanza.
La conseguenza, in quest’ultima ipotesi, è rappresentata in caso di positività del test su materiale coriale, dalla interruzione volontaria della gravidanza la cui scelta peraltro dipende unicamente e solo dalla volontà della donna.
Massima prudenza e saggia condotta si impongono ai medici nel ricorso a test genetici in soggetti giovani, particolarmente se d’età minore e nella rivelazione, peraltro ineludibile, della incombenza di una malattia genetica a sviluppo tardivo, per cui massima attenzione va rivolta al possibile impatto sulla qualità della vita. Nel rispetto della privacy si impone in ogni caso il ricorso alla consulenza genetica.
Definitivo è il divieto per il medico di compiere e tanto meno di eseguire test genetici a fini assicurativi od occupazionali sottolineando la illiceità di comportamenti che, finalizzati o non scopo di lucro, sono chiaramente in contrasto con i principi fondamentali dell’etica e della deontologia medica.
Al riguardo va evidenziato che a favore di tali test potrebbero premere per motivi diversi compagnie di assicurazioni (per la stipula dei contratti sulla vita e sulla malattia) e datori di lavoro, a scopo di selezione occupazionale.
Altri test possono fornire indicazioni sulle predisposizioni a determinate malattie o sulla agevolazione del loro sviluppo in concomitanza di un determinato ambiente di lavoro.
Al riguardo va evidenziato che la Risoluzione Az-327 del 1988 del Parlamento europeo riconosce come inalienabile il diritto del lavoratore ad essere informato e consultato prima degli esami, nonchè di rifiutare le analisi genetiche senza indicazioni dei motivi e senza che ciò possa comportare conseguenze negative. Ma il rifiuto da parte del medico dovrebbe resistere anche alla lusinga del consenso.