titolo 3° - RAPPORTI CON IL CITTADINO

CAPO VIII SPERIMENTAZIONE


Art. 48 Sperimentazione sull'animale

La sperimentazione sull'animale deve essere improntata a esigenze e a finalità scientifiche non altrimenti conseguibili, a una fondata aspettativa di progresso della scienza medica e deve essere condotta con metodi e mezzi idonei a evitare ogni sofferenza, dopo aver ricevuto il preventivo assenso da parte di un comitato etico.

Commento:
L’articolo tratta di un ulteriore ambito relativo alla sperimentazione in modo non innovativo rispetto al passato, in quanto vengono riproposte linee di condotta già esplicitate nel vecchio codice.
Si ribadisce la necessità che la sperimentazione sull’animale, sulla cui validità la disputa è da tempo accesa, debba rispettare le previsioni stabilite da norme di legge.
Innegabile è a livello scientifico la validità di una sperimentazione effettuata sull’animale ma una più ampia partecipazione dell’opinione pubblica al dibattito sui cosiddetti diritti dell’animale ha fatto si che numerose voci si siano levate, in quest’ultimo periodo, contro questo tipo di sperimentazione, se non adeguatamente controllata.
La sperimentazione sull’animale resta comunque una esigenza fondamentale del progresso scientifico terapeutico cui non è possibile oggi rinunciare e che quindi come ben chiarisce l’art. 48, è necessario attuare sulla base di specifiche previsioni normative.
L'articolo in esame, oltre al rinvio alla normativa legislativa vigente in materia, con riferimento alla sperimentazione sugli animali, pone dei limiti alla stessa a tutela degli animali medesimi, recependo, in maniera sostanziale, le indicazioni, che sul problema dei diritti degli animali sono scaturite dalla riflessione etica e filosofica.
La norma deontologica in esame sancisce il dovere del medico di effettuare la sperimentazione sugli animali sulla base di effettiva necessità ed in un'ottica di fondate aspettative di esito positivo della stessa, in termini di progresso terapeutico, nel rispetto del principio fondamentale di evitare ogni sofferenza.
Tale norma oltre a recepire le istanze etiche cui si è accennato, si pone sulla stessa linea di principio delle indicazioni del Consiglio d'Europa (raccomandazione n.621 del 1971 e direttiva del Consiglio 86/609 CEE) in materia, indicazioni che dovrebbero trovare attuazione in normative statali delle nazioni della comunità, ma che comunque, individuano in via generale, quindi in modo utile anche per ambiti diversi da quello strettamente giuridico, i comportamenti pratici cui gli uomini devono attenersi in attuazione dei loro doveri e nel rispetto dei "diritti" degli animali usati per la sperimentazione. A tale riguardo si segnalano le prescrizioni comunitarie più significative in materia:
1) Agli animali destinati alla sperimentazione devono essere assicurate buone condizioni di vita, valendosi anche di veterinari con esperienza di animali da laboratorio e di personale preparato a trattare con amore gli animali loro affidati.
2) Alla sperimentazione deve essere sottoposto il numero degli animali assolutamente minimo, oggettivamente indispensabile per ottenere risultati non ottenibili per altre vie.
3) Ogni sofferenza che può essere evitata all'animale deve essere evitata. Nessun intervento seriamente doloroso per l'animale può essere compito se non previa analgesia o anestesia.
Ogni deroga che i ricercatori ritengano necessaria potrà essere fatta solo dietro verifica previa e autorizzazione di un organismo competente estraneo alla ricerca stessa.
All'animale deve essere procurata morte indolore al termine di una sperimentazione, quando questa dovesse lasciare lo stesso in una condizione di sofferenza grave e inguaribile.
La sperimentazione sugli animali è disciplinata dal Decreto legislativo del 27.1.1992 con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva C.E.E. n. 86/609.
Si ricorda che la legge 12 ottobre 1993, n. 413, legittima la obiezione di coscienza nei confronti della sperimentazione sull’animale.