titolo 3° - RAPPORTI CON IL CITTADINO

CAPO IX -TRATTAMENTO MEDICO E LIBERTA' PERSONALE


Art. 49 Obblighi del medico

Il medico che assista un cittadino in condizioni limitative della libertà personale è tenuto al rispetto rigoroso dei diritti della persona, fermi restando gli obblighi connessi con le sue specifiche funzioni.
In caso di trattamento sanitario obbligatorio il medico non deve porre in essere o autorizzare misure coattive, salvo casi di effettiva necessità e nei limiti previsti dalla legge.

Commento:
Il capo IX del codice di deontologia medica è dedicato al Trattamento medico e libertà personale. Si è inteso con la dizione "Trattamento medico" allargare il concetto precedente che faceva riferimento esclusivamente ai pazienti reclusi.
Per quanto riguarda lo specifico dell’art. 49 occorre sottolineare l’inserimento di un secondo comma che obbliga il medico a non porre in essere misure coattive in caso di rifiuto del soggetto passivo del trattamento sanitario obbligatorio.
Si è voluto sottolineare che il medico, se non in casi eccezionali e normativamente previsti, non può e non deve mai essere fonte di violenza e di coercizione nei confronti di un soggetto che non voglia essere sottoposto a determinati trattamenti e terapie.
Lo stato di reclusione del paziente in istituti di pena non comporta per il medico alcuna modifica dei doveri di rispetto dei diritti e della dignità dell'assistito.
Il compito del medico, individuato dall'art.3 nella difesa e rispetto della vita della salute fisica e psichica dell'uomo e sollievo della sofferenza, non deve, pertanto, subire condizionamento o modifiche in relazione al fatto che il paziente si trovi in stato di detenzione.
In tale precetto viene recepito il principio, che è anche d'ordine costituzionale, secondo cui tutti i cittadini hanno pari dignità senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Alla luce di tale impostazione, pertanto, il medico anche con riferimento agli obblighi connessi con le sue specifiche funzioni, al rispetto delle quali la norma fa espresso richiamo, non potrà contravvenire ai suoi doveri deontologici che caratterizzano l'attività professionale nel senso prima indicato.