titolo 3° - RAPPORTI CON IL CITTADINO

CAPO IX - TRATTAMENTO MEDICO E LIBERTA' PERSONALE


Art. 51 Rifiuto consapevole di nutrirsi

Quando una persona, sana di mente, rifiuta volontariamente e consapevolmente di nutrirsi, il medico ha il dovere di informarla sulle conseguenze che tale decisione può comportare sulle sue condizioni di salute. Se la persona è consapevole delle possibili conseguenze della propria decisione, il medico non deve assumere iniziative costrittive né collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale, ma deve continuare ad assisterla.

Commento:
L’argomento trattato nell’articolo ha assunto in questa nuova formulazione una valenza generale. Il precedente codice prevedeva esclusivamente il caso del soggetto recluso presso istituti penitenziari che prendesse appunto la decisione di rifiutare di nutrirsi. La generalità dell’attuale formulazione che appunto prevede che una qualunque persona sana di mente possa rifiutare volontariamente e consapevolmente di nutrirsi, ci riporta a fenomeni ormai piuttosto abituali, soprattutto a livello adolescenziale, che sempre più di frequente il medico si trova a dover affrontare. Questo articolo dà al medico una serie di direttive e linee guida che, da un lato, ribadiscono il dovere di informare il soggetto sulle conseguenze della sua azione e, dall’altro, sottolineano la libertà del soggetto di assumersi la responsabilità delle conseguenze della propria decisione laddove il medico non è tenuto ad assumere iniziative di tipo costrittivo. Si richiama, comunque, il dovere del medico di continuare ad assistere il soggetto, nel rispetto del principio generale di assistenza del sanitario.
L’impostazione dell’articolo è, peraltro, pienamente coerente con le scelte operate nel codice in materia di consenso informato e a questo principio il medico dovrà conformare il proprio comportamento.