titolo 3° - RAPPORTI CON IL CITTADINO

CAPO X - ONORARI PROFESSIONALI


Art. 52 Onorari professionali

Nell'esercizio libero professionale vale il principio generale dell'intesa diretta tra medico e cittadino. L'onorario deve rispettare il minimo professionale approvato dall'Ordine anche per le prestazioni svolte all'interno di società di professionisti o a favore della mutualità volontaria compresa l'attività libero professionale intramoenia, esercitata dai medici dipendenti delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali, che si configuri come libera professione.
Il medico è tenuto a far conoscere al cittadino il suo onorario che va accettato preventivamente e, se possibile, sottoscritto da entrambi.
I compensi per le prestazioni medico-chirurgiche non possono essere subordinati ai risultati delle prestazioni medesime.
Il medico è tenuto non solo al rispetto della tariffa minima professionale, ma anche al rispetto della tariffa massima stabilita da ciascun Ordine provinciale con propria delibera, sulla base di criteri definiti dalla Federazione Nazionale con proprio atto di indirizzo e coordinamento.
Il medico può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua opera, purchè tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.

 

Commento:
L’intero capo X costituito da un solo articolo disciplina e chiarisce le problematiche concernenti il rispetto degli onorari professionali previsti a tutela del decoro e della dignità della professione. E’ da rilevare, in quanto riveste uno degli aspetti più innovativi e coraggiosi del nuovo codice, la previsione dell’istituzione da parte degli ordini provinciali della tariffa massima da stabilirsi appunto da parte di ciascun ordine sulla base di criteri generali già definiti dalla Federazione nazionale con proprio atto di indirizzo e coordinamento. E’ superfluo sottolineare la rilevanza di una simile innovazione che costituisce una risposta responsabile del mondo ordinistico alle polemiche, spesso prive di fondamento, nei confronti della professione circa la prevalenza degli interessi economici.
I criteri stabiliti dalla FNOMCeO permetteranno, attraverso un semplice meccanismo moltiplicatorio, di stabilire una tariffa massima da parte di ciascun ordine. E’ ovvio che la tariffa sarà diversificata a seconda delle realtà locali cui va applicata, a seconda dell’utilizzo o meno di tecnologie moderne e sofisticate, a seconda o meno della qualità dell’atto posto in essere dal professionista, a seconda della complessità professionale della prestazione. L’art. 52 ha inteso specificare che la tariffa minima vigente, che allo stato attuale viene determinata attraverso un DPR, regolamenta non soltanto strettamente l’attività libero professionale ma tutta quell’attività che può essere svolta all’interno di società di professionisti, di mutue volontarie e nell’ambito dell’attività libero professionale intramoenia. Si è voluto in pratica responsabilizzare il medico anche dipendente al rispetto della tariffa minima allorchè svolga attività configurabile comunque come libera professione. L’attuale tariffa minima per gli onorari professionali è normata dalla legge 21 febbraio 1963 n. 244, formulata nel DPR 17 febbraio 1992, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 2 giugno 1992. E’ da sottolineare infine che nell’art. 52 è anche disciplinato con alcune avvertenze il principio che dà facoltà al medico di prestare gratuitamente la propria opera a meno che tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.