titolo 3° - RAPPORTI CON IL CITTADINO

CAPO XI - PUBBLICITÀ' IN MATERIA SANITARIA E INFORMAZIONE AL PUBBLICO


Art. 53 Pubblicità in materia sanitaria

Sono vietate al medico tutte le forme, dirette o indirette, di pubblicità personale o a vantaggio della struttura, pubblica o privata, nella quale presta la sua opera.
Il medico è responsabile dell’uso che si fa del suo nome, delle sue qualifiche professionali e delle sue dichiarazioni.
Egli deve evitare, che attraverso organi di stampa, strumenti televisivi e/o informatici, collaborazione a inchieste e interventi televisivi, si concretizzi una condizione di promozione e di sfruttamento pubblicitario del suo nome o di altri colleghi.

Commento:
Il capo XI affronta la delicata questione della pubblicità sanitaria. L’intero capo è stato riformato, sono stati cioè rielaborati tutti e quattro gli articoli che lo componevano. Decisamente innovativi sono i primi due articoli che differenziano, come non era stato fatto in passato, la pubblicità in materia sanitaria dalla semplice informazione. E’ questo un elemento di discrimine delicatissimo che la normativa di legge, finora disciplinante la materia, non ha mai contribuito a chiarire. L’art. 53 sulla pubblicità in materia sanitaria chiarisce come sia vietato un utilizzo di forme pubblicitarie non corretto e uno sfruttamento pubblicitario dei successi ottenuti. E’ precisato il divieto al medico di tutte le forme dirette o indirette di pubblicità personale o a vantaggio della struttura presso cui opera. Si vuole evitare quindi che vi sia uno snaturamento della professione in senso commerciale proprio a salvaguardia della professione medica o della struttura nella quale il medico presta la sua opera. Questa formulazione degli articoli del capo XI intendono esprimere la precisa volontà dell’ordine professionale di sopperire alle oggettive carenze della normativa in materia. Come è noto infatti la legge 175 del 1992 intendeva regolamentare una situazione di assoluto disordine in campo di pubblicità sanitaria, ma in realtà ha finito con il burocratizzare il controllo della pubblicità in materia sanitaria riducendo l’Ordine professionale ad un ruolo notarile di comportamenti scorretti, prevedendo, oltretutto, un sistema sanzionatorio stabilito per legge che sottrae all’Ordine il controllo.
A seguito della legge n. 42/99 è intervenuta una modifica del regime sanzionatorio disciplinare relativo alla pubblicità sanitaria.
Si è in buona sostanza inteso superare la rigidità che la legge 175/92 introduceva, restituendo all’Ordine un ruolo centrale di garante della correttezza del comportamento dei medici in un campo sicuramente in continuo sviluppo come quello della pubblicità e dell’informazione sanitaria.
E’ recente, inoltre, la modifica introdotta con la legge 14 ottobre 1999, n. 362, "Disposizioni urgenti in materia sanitaria" che con l’art. 12 interviene sia sull’art. 1 che sull’art. 4, 1° comma, della legge 5 febbraio 1992 n. 175, prevedendo che la pubblicità sanitaria – dei singoli professionisti e delle case di cura, gabinetti e ambulatori mono e polispecialistici – sia consentita attraverso inserzioni su "giornali quotidiani e periodici di informazione".
Viene previsto cioè un ulteriore strumento informativo del messaggio pubblicitario che peraltro – è da sottolineare – lascia inalterata la normativa vigente in materia di nulla osta, autorizzazioni e caratteristiche estetiche dei messaggi pubblicitari.
In riferimento al tema del controllo della pubblicità sanitaria occorre sottolineare un’ulteriore parziale modifica prevista dal D.Lgs n. 96 del 30 marzo 1999, le cui disposizioni trovano applicazione dall’1.7.1999. A seguito dell’avvenuta entrata in vigore di questa normativa, sono da considerare trasferite ai Comuni (almeno per le Regioni appresso specificate) le funzioni amministrative concernenti la pubblicità sanitaria di cui all’art. 118, comma 2, del D.Lgs n. 112 del 1998.
In buona sostanza, la competenza a rilasciare le autorizzazioni di cui all’art. 5 della normativa della legge 175/92 è attribuita ai Comuni e non più alle Regioni. La normativa, come specificamente riportato all’art. 1, si applica alle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Marche, Lazio, Molise, Campania, Puglia e Calabria.
Tale disposizione si spiega con il fatto che le Regioni citate non avevano ancora provveduto a emanare la legge regionale di cui all’art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e all’art. 4, comma 5 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che individua quali funzioni amministrative conferite alle Regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 sono mantenute in capo alle Regioni e quali sono trasferite o delegate agli enti locali.
La citata legge 14 ottobre 1999 n. 362 non ha esplicitamente previsto l’utilizzazione, come veicolo informativo del messaggio pubblicitario, della rete Internet.
L’urgenza, comunque, di fornire orientamenti su un tema di interesse e di stretta contingenza – vista la crescente utilizzazione del mezzo informatico – ha indotto il Comitato Centrale della Federazione, che pure nell’art. 53 in commento aveva già espresso una posizione, a ritenere praticabile la diffusione di messaggi pubblicitari tramite uno strumento informatico quale Internet, nel rispetto, evidentemente, dei limiti previsti degli artt. 1 e 4 della legge n. 175/92.
Il sanitario dovrà richiedere all’Ordine provinciale presso cui è iscritto il rilascio di apposito nulla osta a garanzia della correttezza del messaggio proposto e della rispondenza ai criteri di cui alla legge 175/92 e D.M. 657/94.