In nessun caso il medico deve abusare del suo status
professionale.
Il medico che riveste cariche pubbliche non può
avvalersene a scopo di vantaggio professionale.
Commento:
Nell’attuale testo questo
articolo esprime l’obbligo morale per il medico di non abusare del suo status
professionale.
Nella precedente stesura si faceva, invece, riferimento alla
condizione professionale. Il motivo di questa modifica è quello di ampliare
l’ambito di applicazione della norma in relazione a tutti gli aspetti della
professione medica anche al di fuori dell’esercizio professionale.
Il primo
comma dell’art. 6 riveste carattere di generalità ed esprime l’obbligo morale
per il medico di non avvalersi del proprio prestigio e della propria reputazione
professionale per ottenere illeciti vantaggi. Il riferimento non è solo relativo
a eventuali, ingiustificati guadagni economici ma comporta anche il dovere del
medico di "non sfruttare" il proprio status sociale per suggestionare i pazienti
e ottenere utilità di qualsiasi genere.
Il secondo comma costituisce una
specifica applicazione del principio del primo comma, facendo riferimento alle
cariche pubbliche che il medico può essere chiamato a ricoprire. Come è noto la
tradizionale figura del medico che svolge solo la libera professione è purtroppo
residuale in quanto l’attività medica si svolge ora, prevalentemente, in
rapporto di dipendenza e di convenzionamento. La norma deontologica vuole
evitare anche il semplice sospetto che il medico, chiamato ad assumere cariche
di rilievo pubblico, di carattere politico o amministrativo, se ne avvantaggi
per favorire la propria attività professionale o comunque interessi di carattere
personale. Per quanto riguarda la materia strettamente elettorale è necessario
citare la legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni che,
riferendosi ai medici dipendenti e convenzionati delle ASL, detta disposizioni
in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere
regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e alle cariche negli organi
delle ASL. Anche in questo caso, pur nei diversi ambiti e competenze, vi è un
sostanziale riscontro fra la normativa deontologica e quella propria della legge
ordinaria.