titolo 2° - DOVERI GENERALI DEL MEDICO

CAPO I - INDIPENDENZA E DIGNITÀ' DELLA PROFESSIONE


Art. 6 Limiti dell'attività professionale

In nessun caso il medico deve abusare del suo status professionale.
Il medico che riveste cariche pubbliche non può avvalersene a scopo di vantaggio professionale.

Commento:
Nell’attuale testo questo articolo esprime l’obbligo morale per il medico di non abusare del suo status professionale.
Nella precedente stesura si faceva, invece, riferimento alla condizione professionale. Il motivo di questa modifica è quello di ampliare l’ambito di applicazione della norma in relazione a tutti gli aspetti della professione medica anche al di fuori dell’esercizio professionale.
Il primo comma dell’art. 6 riveste carattere di generalità ed esprime l’obbligo morale per il medico di non avvalersi del proprio prestigio e della propria reputazione professionale per ottenere illeciti vantaggi. Il riferimento non è solo relativo a eventuali, ingiustificati guadagni economici ma comporta anche il dovere del medico di "non sfruttare" il proprio status sociale per suggestionare i pazienti e ottenere utilità di qualsiasi genere.
Il secondo comma costituisce una specifica applicazione del principio del primo comma, facendo riferimento alle cariche pubbliche che il medico può essere chiamato a ricoprire. Come è noto la tradizionale figura del medico che svolge solo la libera professione è purtroppo residuale in quanto l’attività medica si svolge ora, prevalentemente, in rapporto di dipendenza e di convenzionamento. La norma deontologica vuole evitare anche il semplice sospetto che il medico, chiamato ad assumere cariche di rilievo pubblico, di carattere politico o amministrativo, se ne avvantaggi per favorire la propria attività professionale o comunque interessi di carattere personale. Per quanto riguarda la materia strettamente elettorale è necessario citare la legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni che, riferendosi ai medici dipendenti e convenzionati delle ASL, detta disposizioni in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e alle cariche negli organi delle ASL. Anche in questo caso, pur nei diversi ambiti e competenze, vi è un sostanziale riscontro fra la normativa deontologica e quella propria della legge ordinaria.