titolo 4° - RAPPORTI CON I COLLEGHI

CAPO V- RAPPORTI CON L'ORDINE PROFESSIONALE


Art. 66 Doveri di collaborazione

Il medico è obbligato a prestare la massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con il proprio Ordine professionale, tra l'altro ottemperando alle convocazioni del Presidente.
Il medico che cambia di residenza, trasferisce in altra provincia la sua attività o modifica la sua condizione di esercizio o cessa di esercitare la professione, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio provinciale dell'Ordine.
L'Ordine provinciale, al fine di tenere un albo aggiornato, recepisce queste modificazioni e ne informa la Federazione Nazionale.
Il medico è tenuto a comunicare al Presidente dell’Ordine eventuali infrazioni alle regole, al reciproco rispetto e alla corretta collaborazione tra colleghi e alla salvaguardia delle specifiche competenze che devono informare i rapporti della professione medica con le altre professioni sanitarie.
Nell’ambito del procedimento disciplinare la mancata collaborazione e disponibilità del medico convocato dal Presidente dell’Ordine costituisce ulteriore elemento di valutazione a fini disciplinari.
Il Presidente dell’Ordine provinciale, nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza deontologica, può invitare i medici esercenti la professione nella provincia stessa, sia in ambito pubblico che privato, anche se iscritti ad altro Ordine, informandone l'Ordine di appartenenza per le eventuali conseguenti valutazioni.
Il medico eletto negli organi istituzionali dell’Ordine deve adempiere all’incarico con diligenza e imparzialità nell’interesse della collettività e osservare prudenza e riservatezza nell’espletamento dei propri compiti.

Commento:
L’art. 66 è volto a disciplinare, in modo anche innovativo, i rapporti che devono esistere tra il medico e l’Ordine professionale di appartenenza.
L’articolo in modo sintetico delinea un vero e proprio "statuto" di regole comportamentali che devono esistere tra il singolo medico e l’Ordine provinciale. Viene in particolare delineato il dovere del medico di comunicare al Presidente dell’Ordine, quale legale rappresentante dell’istituzione, le infrazioni alle regole del reciproco rispetto oltre agli eventuali problemi eventualmente insorti con le altre professioni sanitarie.
Risulta innovativo l’obbligo deontologico posto a carico del medico di rispondere all’invito di essere sentito dal Presidente dell’Ordine provinciale dove esercita la sua professione, anche se iscritto ad altro Ordine, quando tale invito sia correlato a specifici compiti istituzionali. Viene sancito il correlativo obbligo del Presidente dell’Ordine che ha convocato il medico a informarne il Presidente dell’Ordine di iscrizione cui spettano le eventuali, conseguenti valutazioni.
Si è inteso in sostanza "estendere" l’ambito della sfera di competenza dell’Ordine rispetto ai limiti sanciti dalla legge istitutiva e dal relativo regolamento di esecuzione.
L’Ordine diviene, dunque, il necessario punto di riferimento per il medico per quanto riguarda sia la tenuta dell’albo, sia lo svolgimento del potere disciplinare ma anche per eventuali, ulteriori problemi che riguardino, comunque, l’esercizio professionale.
E’ da sottolineare, infine, l’ultimo comma che attribuisce valore deontologico alle modalità di svolgimento degli incarichi nell’ambito degli organi istituzionali dell’Ordine. La norma deontologica è, quindi, in perfetta sintonia con quella legislativa che attribuisce ai rappresentanti degli enti pubblici l’obbligo di agire con diligenza e imparzialità nell’interesse della collettività, osservando la necessaria prudenza e riservatezza nell’espletamento dei propri compiti.