titolo 5° - RAPPORTI CON I TERZI

CAPO I - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE


Art. 67 Modalità e forme di espletamento dell'attività professionale

Gli accordi, i contratti e le convenzioni diretti allo svolgimento di attività professionale in forma singola o associata, utilizzando strutture di società per la prestazione di servizi, devono essere approvati dagli Ordini, se conformi alle regole della deontologia professionale, che gli Ordini sono tenuti a far osservare in ottemperanza agli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Federazione, sentito il Consiglio Nazionale della stessa, ivi compresa la notificazione dello statuto all'Ordine competente per territorio.
Il medico non deve partecipare a imprese industriali, commerciali o di altra natura che ne condizionino la dignità e l'indipendenza professionale.
L’attività professionale può essere svolta anche in forma associata con le modalità previste dall’atto di indirizzo della Federazione Nazionale.
Il medico nell'ambito di ogni forma partecipativa o associativa dell'esercizio della professione:

- è e resta responsabile dei propri atti e delle proprie prescrizioni;

- non deve subire condizionamenti della sua autonomia e indipendenza professionale;

- non può accettare limiti di tempo e di modo della propria attività, nè forme di remunerazione in contrasto con le vigenti norme legislative e ordinistiche e lesive della dignità e della autonomia professionale.

Commento:
L’articolo in commento disciplina l’esercizio dell’attività professionale puntualizzando compiti e responsabilità del medico.
Viene confermato l’obbligo per gli iscritti di chiedere l’approvazione dell’Ordine per quanto riguarda gli accordi, i contratti e le convenzioni diretti allo svolgimento di attività professionali in forma singola o associata.
Il vaglio dell’Ordine deve riguardare, ovviamente, il rispetto delle regole della deontologia professionale e degli atti di indirizzo e coordinamento della Federazione.
Non si può ignorare l’estrema complessità della questione con lo specifico riferimento alla "vexata quaestio" della legittimità delle società commerciali aventi per oggetto l’esercizio delle attività sanitarie; ma il codice deontologico non si occupa strettamente di questa problematica, la tiene ben presente e rinnova quindi il dovere del medico di ottenere il vaglio deontologico dell’Ordine per quanto riguarda la costituzione di associazioni professionali.
E’ da notare peraltro che l’articolo, forse in polemica con alcune prese di posizione del mondo dell’imprenditoria, vieta al medico la partecipazione a imprese industriali, commerciali o di altra natura che ne condizionino la dignità e l’indipendenza professionale.
E’ questa del resto una polemica decisiva per il futuro stesso della professione medica che, ad avviso dell’Ordine professionale, non potrà mai essere ridotta a impresa, soggetta soltanto al meccanismo automatico dei costi-profitto.
Viene ribadita la legittimità dell’esercizio associato della professione, chiarendo, comunque, alcuni aspetti fondamentali che devono essere osservati per il corretto svolgimento dell’attività professionale in forma partecipativa o associativa.
Tali indirizzi riguardano l’assoluta necessità del mantenimento della responsabilità del medico per quanto riguarda atti e prescrizioni e il correlativo divieto di subire condizionamenti lesivi dell’autonomia e indipendenza professionali.
L'ultimo comma dell'articolo in commento si occupa dell'attività medica prestata nell'ambito della c.d. "mutualità volontaria". E' necessario preliminarmente osservare che l'art. 46 della legge 833/78 ha sancito la legittimità della mutualità volontaria prevedendo, però, nel contempo il divieto per enti, imprese ed aziende pubbliche di contribuire sotto qualsiasi forma al finanziamento di associazioni mutualistiche liberamente costituite aventi finalità di erogare prestazioni integrative dell'assistenza sanitaria prevista dal SSN.
Il riconoscimento della mutualità volontaria è riconfermato anche nei D.lgs. nn. 502/92 e 517/93 attraverso la previsione di una regolamentazione tuttora non attuata dei fondi integrativi.
Da questa norma si può evincere una sostanziale diffidenza del legislatore dell'epoca per lo sviluppo della mutualità volontaria integrativa vista come una forma per assicurare migliori prestazioni sanitarie ai più abbienti o quanto meno agli appartenenti alle categorie più forti.
La realtà ha però camminato in modo esattamente contrario: negli ultimi anni, infatti, si è assistito ad uno sviluppo notevole, anche se abbastanza disordinato di forme di mutualità volontaria e di assistenza sanitaria integrativa.
In questo quadro la norma deontologica si preoccupa di garantire la correttezza del lavoro medico prestato nell'ambito del convenzionamento con enti assicurativi o di mutualità integrativa. Queste forme di convenzionamento, infatti, possono a volte essere non completamente in linea con i principi della deontologia professionale. Il medico interessato a stabilire questi tipi di rapporti deve chiedere la preventiva autorizzazione del proprio Ordine che a sua volta deve attenersi, in questo campo, alle indicazioni fornite dalla Federazione nazionale. A questo proposito si ricorda la deliberazione del Consiglio Nazionale del 12-13 dicembre 1997 che subordina l’autorizzazione ordinistica al rispetto del rapporto diretto fra il medico e il paziente, anche sotto l'aspetto economico, nel rispetto comunque della tariffa minima professionale. Si stabilisce, inoltre, la predisposizione di elenchi aperti a tutti i medici interessati e muniti dei titoli richiesti per l'attività professionale di cui trattasi. L'Ordine, inoltre, deve opportunamente tenere gli elenchi degli iscritti convenzionati con ciascuna associazione mutualistica con lo scopo di assicurare la necessaria vigilanza sull'osservanza delle norme deontologiche.
Per completezza è necessario ricordare che il recente Decreto Legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 "Norme per la razionalizzazione del S.S.N.", prevede una normativa innovativa in riferimento ai fondi integrativi sanitari di cui va riconosciuta l’importanza per quanto riguarda la realizzazione di una rinnovata assistenza sanitaria.
In prosieguo di tempo sarà possibile verificare se finalmente il settore della mutualità volontaria troverà una regolamentazione chiara ed esauriente che coniughi il rispetto del diritto di scelta del cittadino e la tutela della professionalità del medico.