titolo 6° - RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI

CAPO I - OBBLIGHI DEONTOLOGICI DEL MEDICO A RAPPORTO DI IMPIEGO O CONVENZIONATO


Art. 71 Collegialità

Nella salvaguardia delle attribuzioni, funzioni e competenze, i rapporti tra i medici dipendenti e/o convenzionati, operanti in strutture pubbliche o private devono ispirarsi ai principi del reciproco rispetto, di collegialità e di collaborazione.

Commento:
I principi di reciproco rispetto e di collegialità, come abbiamo già visto nel commento a diversi precedenti articoli, (si pensi agli articoli 60 e 62 dedicati ai rapporti fra medico curante e consulente o fra medico curante e medici dei reparti ospedalieri) costituiscono la base delle relazioni che devono intercorrere fra colleghi in qualsiasi ambito lavorativo e non.
A maggior ragione tali principi devono essere punto di riferimento dei rapporti fra colleghi dipendenti o convenzionati operanti in una medesima struttura.
Nell'ambito lavorativo i rapporti fra i colleghi devono, ovviamente, essere inquadrati anche alla luce delle funzioni e competenze che ciascuno è chiamato a svolgere.
Quello che la norma deontologica vuol significare è che i rapporti fra i medici devono essere sempre ispirati al rispetto reciproco e ai principi di collegialità che favoriscono, oltre tutto, l'assunzione più consapevole e meditata delle necessarie decisioni operative.