titolo 6° - RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI

CAPO I - OBBLIGHI DEONTOLOGICI DEL MEDICO A RAPPORTO DI IMPIEGO O CONVENZIONATO


Art. 72 Eccesso di prestazioni

Il medico dipendente o convenzionato deve esigere da parte della struttura in cui opera ogni garanzia affinchè le modalità del suo impegno non incidano negativamente sulla qualità e l’equità delle prestazioni, nonché sul rispetto delle norme deontologiche.
Il medico non deve assumere impegni professionali che comportino eccessi di prestazioni tali da pregiudicare la qualità della sua opera professionale e la sicurezza del malato.

Commento:
E’ questo un articolo di indubbia valenza etico-deontologica in quanto sottolinea, non soltanto l’impegno che il medico deve profondere nell’esercizio della propria attività professionale, ma soprattutto il livello qualitativo che lo stesso deve mantenere. E’ evidente che l’applicabilità di questo articolo si scontra, frequentemente, con le condizioni strutturali e ambientali spesso indipendenti dalla volontà del professionista.
Il medico all’atto dell’assunzione dell’incarico deve verificare che le condizioni lavorative siano compatibili con il decoro dell’esercizio professionale.
Questo non lo esime, comunque, dal porre in essere ogni possibile tentativo per far si che la prestazione effettuata a beneficio del malato non rischi di recare pregiudizi all’efficacia della prestazione stessa.
Come più volte osservato l'attività professionale medica, che in passato era considerata di carattere squisitamente libero-professionale, sta sempre più perdendo questa connotazione in conseguenza del continuo "allargarsi" dell'attività in regime di dipendenza e di convenzionamento con il SSN.
A prescindere se tali rapporti di lavoro si svolgano nell'ambito pubblico o in quello privato, è fondamentale per il medico esigere che la sua opera si svolga in condizioni tali da poter assicurare ai pazienti l'assistenza necessaria.
Può accadere che, per vari motivi, spesso legati a fatti contingenti, un medico si trovi a far fronte a un impegno lavorativo eccessivo a livello temporale. Si pensi, ad esempio, a un medico ospedaliero in servizio di guardia che non venga sostituito e che si veda costretto a prestare un ulteriore turno di lavoro. A parte gli esempi che si possano fare è evidente che nessuna attività professionale, tanto meno quella medica, può essere svolta in una situazione di disagio operativo che ne comprometta la qualità.
E' evidente che altri fattori possono "disturbare" o addirittura rendere precaria la prestazione professionale. Si pensi a carenze organizzative gravi per cui in una struttura ospedaliera, ad esempio, non vengano riparati i macchinari necessari per la quotidiana assistenza sanitaria; oppure a carenze di spazio a disposizione che non permettano ai medici di operare correttamente nel rispetto della dignità del malato. Accade di frequente che, per carenze di spazio, nei reparti ospedalieri avvengano ricoveri in ambienti inidonei (i famosi posti-letto situati in corridoio).
Sempre a titolo esemplificativo si può far riferimento alle strutture di pronto soccorso che spesso non sono adeguate alle necessità.
Gli esempi di carenze organizzative o strutturali che possono porre in pericolo la qualità dell'atto medico, come abbiamo visto, possono essere molteplici. Bisogna evidenziare, peraltro, che spesso le vittime di questo stato di cose sono, oltre che i pazienti, gli stessi medici. Troppo spesso infatti i mass media identificano nella figura del medico il "capro espiatorio" di una situazione che, invece, non gli dovrebbe essere assolutamente imputata. Non si vuole, ovviamente, sostenere che non possano esistere anche responsabilità dei medici per le carenze dell'assistenza sanitaria ma si intende solo evidenziare come spesso il medico sia la prima vittima delle carenze amministrative e burocratiche che finiscono oltre tutto con il porlo in cattiva luce nei confronti dei suoi pazienti.
Per tutte queste ragioni la norma in commento del codice deontologico pone l'obbligo a carico del medico di esigere dai responsabili della struttura presso cui presta il proprio servizio che vangano poste in essere tutte le condizioni affinché la sua prestazione possa essere di livello accettabile alle necessità assistenziali.
La norma deontologica si preoccupa, in particolare modo, della necessità che le carenze organizzative non determinino l’infrangersi del rapporto fiduciario che è alla base della corretta relazione con i cittadini.