Il medico dipendente o convenzionato con le strutture pubbliche e private non può in alcun modo adottare comportamenti che possano favorire direttamente o indirettamente la propria attività libero-professionale.
Commento:
Il tema trattato in questo
articolo, che nel codice precedente non aveva una sua autonomia, rinvia a una
regola di correttezza professionale che dovrebbe essere ovvia, soprattutto alla
luce, oggi, della regolamentazione dell’attività libero professionale
intramoenia.
Gli episodi, comunque, spesso enfatizzati da una stampa pronta a
cogliere soltanto gli aspetti negativi della professione medica, hanno convinto
la Commissione dell’opportunità di evitare comportamenti, da parte del medico,
che potrebbero favorire indebitamente la propria attività libero
professionale.
In tal caso si configurerebbe una grave violazione del
principio di correttezza nei confronti del paziente di cui verrebbe gravemente
violata la libertà di scelta del medico e nei confronti anche dei colleghi che
si troverebbero di fronte ad una attività di illecita concorrenza.
La
deontologia professionale non può che condannare comportamenti mercantilistici
che avviliscano la figura e il ruolo del medico nella società. L'esercizio della
medicina, infatti, benché abbia anche connotazioni economiche non può mai essere
inquadrato in una logica di puro profitto.