titolo 6° - RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI

CAPO I - OBBLIGHI DEONTOLOGICI DEL MEDICO A RAPPORTO DI IMPIEGO O CONVENZIONATO


Art. 73 Conflitto di interessi

Il medico dipendente o convenzionato con le strutture pubbliche e private non può in alcun modo adottare comportamenti che possano favorire direttamente o indirettamente la propria attività libero-professionale.

Commento:
Il tema trattato in questo articolo, che nel codice precedente non aveva una sua autonomia, rinvia a una regola di correttezza professionale che dovrebbe essere ovvia, soprattutto alla luce, oggi, della regolamentazione dell’attività libero professionale intramoenia.
Gli episodi, comunque, spesso enfatizzati da una stampa pronta a cogliere soltanto gli aspetti negativi della professione medica, hanno convinto la Commissione dell’opportunità di evitare comportamenti, da parte del medico, che potrebbero favorire indebitamente la propria attività libero professionale.
In tal caso si configurerebbe una grave violazione del principio di correttezza nei confronti del paziente di cui verrebbe gravemente violata la libertà di scelta del medico e nei confronti anche dei colleghi che si troverebbero di fronte ad una attività di illecita concorrenza.
La deontologia professionale non può che condannare comportamenti mercantilistici che avviliscano la figura e il ruolo del medico nella società. L'esercizio della medicina, infatti, benché abbia anche connotazioni economiche non può mai essere inquadrato in una logica di puro profitto.