Il medico, in caso di catastrofe, di calamità o di epidemia, deve mettersi a disposizione dell'Autorità competente.
Commento:
Il progredire delle conoscenze sociali sia a livello individuale che
istituzionale ha indotto il legislatore deontologico a dedicare uno specifico
articolo ai compiti assistenziali cui il medico non può sottrarsi in caso di
eventi che abbiano rilevanza collettiva .
La stessa normativa vigente
attribuisce specifici compiti ai medici in questi frangenti, ma è di tutta
evidenza che le motivazioni etico-deontologiche sono le prime cui il medico deve
rispondere in caso di eventi eccezionali ed emergenze sanitarie.
Il medico,
infatti, proprio per la sua qualificazione professionale deve mettersi a
disposizione delle autorità costituite quando la situazione richieda interventi
urgenti in presenza di emergenze particolarmente gravi.
Esistono, peraltro,
anche gli artt. 256 e 257 del TULLSS che prevedono rispettivamente "l'obbligo
dei medici di prestare la propria opera per i servizi di assistenza e
profilassi, secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria, nei comuni di
residenza, in caso di epidemia o di pericolo di epidemia nonchè l'obbligo di
prestare la propria opera per prevenire o combattere la diffusione di malattie
infettive negli altri comuni ai quali siano stati destinati dall'autorità
sanitaria".
Si tratta di un vero e proprio obbligo giuridico di prestazione
di attività indipendentemente dalla instaurazione di qualsiasi rapporto di
carattere continuativo.
Anche in questo caso è utile ricordare, che,
comunque, l'obbligo deontologico sussiste, nella fattispecie, anche in mancanza
di precise disposizioni dell'autorità competente: si pensi ai casi di calamità
gravissime che provocano l'interruzione di qualsiasi forma di
comunicazione.