titolo 2° - DOVERI GENERALI DEL MEDICO

CAPO II - PRESTAZIONI D'URGENZA


Art. 8 Calamità

Il medico, in caso di catastrofe, di calamità o di epidemia, deve mettersi a disposizione dell'Autorità competente.

Commento:

Il progredire delle conoscenze sociali sia a livello individuale che istituzionale ha indotto il legislatore deontologico a dedicare uno specifico articolo ai compiti assistenziali cui il medico non può sottrarsi in caso di eventi che abbiano rilevanza collettiva .
La stessa normativa vigente attribuisce specifici compiti ai medici in questi frangenti, ma è di tutta evidenza che le motivazioni etico-deontologiche sono le prime cui il medico deve rispondere in caso di eventi eccezionali ed emergenze sanitarie.
Il medico, infatti, proprio per la sua qualificazione professionale deve mettersi a disposizione delle autorità costituite quando la situazione richieda interventi urgenti in presenza di emergenze particolarmente gravi.
Esistono, peraltro, anche gli artt. 256 e 257 del TULLSS che prevedono rispettivamente "l'obbligo dei medici di prestare la propria opera per i servizi di assistenza e profilassi, secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria, nei comuni di residenza, in caso di epidemia o di pericolo di epidemia nonchè l'obbligo di prestare la propria opera per prevenire o combattere la diffusione di malattie infettive negli altri comuni ai quali siano stati destinati dall'autorità sanitaria".
Si tratta di un vero e proprio obbligo giuridico di prestazione di attività indipendentemente dalla instaurazione di qualsiasi rapporto di carattere continuativo.
Anche in questo caso è utile ricordare, che, comunque, l'obbligo deontologico sussiste, nella fattispecie, anche in mancanza di precise disposizioni dell'autorità competente: si pensi ai casi di calamità gravissime che provocano l'interruzione di qualsiasi forma di comunicazione.