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Professionale - LEGGI D'ITALIA - PARTE A (testo vigente)
Aggiornamento
alla GU 17/04/2001
310. SANITA'
PUBBLICA
F) Specialità
medicinali
D.M. 15 luglio
1997 (1)
Recepimento delle
linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per la esecuzione
delle
Sperimentazioni
cliniche dei medicinali.
(1) Pubblicato
nella Gazz. Uff. 18 agosto 1997, n. 191, S.O.
Visti i decreti del Ministro della sanità 28
luglio e 25 agosto 1977, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n.
216 del 9 agosto 1977 e n. 238 del 1° settembre 1977;
Visto l'art. 6, comma 1, lettera c) della legge 23
dicembre 1978, n. 833, pubblicata nel supplemento della Gazzetta Ufficiale n.
360 del 28 dicembre 1978;
Visto l'art. 8, comma 11, del decreto legislativo
29 maggio 1991, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 19
giugno 1991;
Visto il decreto 27 aprile 1992 del Ministro della
sanità, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno
1992;
Visto l'art. 1, comma c, del decreto del
Presidente della Repubblica del 21 settembre 1994, n. 754, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 1995;
Viste le linee guida per le prove cliniche, di cui
al volume III della pubblicazione della Commissione europea «La disciplina
relativa ai medicinali nella Unione europea», 1996, e relativi aggiornamenti;
Visto l'art. 108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1995;
Considerato che nelle more di una specifica normativa
per la sperimentazione clinica dei medicinali, è necessario recepire le linee
guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per l'esecuzione delle sperimentazioni
cliniche dei medicinali, adottate dall'Agenzia europea per la valutazione dei
medicinali (EMEA) nella seduta plenaria del Comitato permanente per i
medicinali per uso umano (CPMP) del 17 luglio 1996 di cui al documento E6: Good
Clinical Practice: Consolidated Guideline (CPMP/ICH/135/1995,);
Considerato che nelle more di una specifica normativa
relativa ai comitati etici, è opportuno, limitatamente ai compiti connessi con
le sperimentazioni cliniche dei farmaci, definire le modalità di recepimento
delle citate linee guida in relazione alle attività dei comitati etici;
Decreta:
1. Recepimento delle linee guida dell'U.E. di
buona pratica clinica.
1. Le linee guida di buona pratica clinica
citate in premessa e riportate all'allegato 1 costituiscono le norme tecniche e
procedurali di riferimento per l'effettuazione delle sperimentazioni cliniche e
dei medicinali in Italia.
2. In conformità a quanto previsto al comma 1,
l'allegato 1 al decreto ministeriale 27 aprile 1992 (2),recante «Disposizioni
sulle documentazioni tecniche da presentare a corredo delle domande di
autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano, anche in attuazione della direttiva n. 91/507/CEE», è sostituito
dall'allegato 1 al presente decreto.
(2) Riportato al n. F/XXVI.
2. Linee guida europee sulle
sperimentazioni.
1. L'allegato 2 al decreto ministeriale 27
aprile 1992 (2) è sostituito dall'allegato 2 al presente decreto.
2. Le linee guida europee per le prove cliniche
elencate nell'allegato richiamato al comma 1, sono prese in considerazione
anche ai fini della effettuazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali
non correlate a domanda di autorizzazione alla immissione in commercio.
(2) Riportato al n. F/XXVI.
3. Approvazione delle
sperimentazioni.
1. Fermo restando quanto previsto dalle norme
vigenti in materia di responsabilità dello sperimentatore e dello sponsor nel merito
della sperimentazione e delle sue conseguenze, spetta ai comitati etici
indipendenti di cui all'allegato 1 al presente decreto, secondo le modalità ivi
descritte, di approvare l'esecuzione delle singole sperimentazioni e i relativi
protocolli sperimentali ed i documenti connessi, fatte salve le competenze
attribuite al Ministero della sanità dalla normativa vigente.
2. Al fine di ottenere l'approvazione di cui ai
comma 1, i proponenti le sperimentazioni sono tenuti a sottoporre al comitato
etico competente specifica domanda secondo le modalità previste dall'allegato 1
al presente decreto.
3. Il comitato etico, nell'esame delle domande
di cui al comma 2, si attiene a quanto indicato al riguardo nelle linee guida
richiamate dal presente decreto ed in particolare all'allegato 1, paragrafi 2 e
3.
4. Nessuna sperimentazione clinica dei
medicinali può essere condotta senza l'approvazione del competente comitato
etico di cui al comma 1.
5. In caso di valutazione sfavorevole di una
sperimentazione da parte di un comitato etico, e di una ulteriore nuova domanda
relativa alla stessa sperimentazione, anche se modificata in una o più parti, è
fatto obbligo al richiedente di allegare alla domanda copia/e dell'esito
della/e precedente/i valutazione/i (3).
(3) Comma aggiunto dall'art. 10, D.M. 18 marzo
1998, riportato alla voce Ministero della sanità.
4. Istituzione dei comitati
etici e comitati di riferimento.
1. I comitati etici indipendenti per la
valutazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, sono istituiti
secondo le indicazioni e nel rispetto dei requisiti minimi di cui al paragrafo
3 dell'allegato 1 al presente decreto, dall'organo di amministrazione delle
strutture sanitarie che intendono eseguire sperimentazioni cliniche dei
medicinali.
2. Le strutture che sono prive di comitati con
le caratteristiche di cui al richiamato paragrafo 3 dell'allegato 1, possono
eseguire sperimentazioni a seguito dell'approvazione di altro comitato etico
indipendente di riferimento, individuato dalla regione competente per
territorio, purché in conformità a quanto previsto dal presente decreto e
purché istituito ed operante nell'ambito di una struttura pubblica (4).
3. Nel caso di studi multicentrici, il parere
del comitato etico indipendente della struttura alla quale afferisce il
coordinatore della sperimentazione, può essere solo accettato ovvero rifiutato
in toto dai comitati etici degli altri centri coinvolti nella sperimentazione
stessa.
(4) Comma così modificato dall'art. 10, D.M. 18 marzo
1998, riportato alla voce Ministero della sanità.
5. Norme transitorie.
1. Nei sei mesi successivi alla entrata in
vigore del presente decreto, previa approvazione del comitato etico competente,
è possibile, in caso di documentata impossibilità ad attenersi alle linee guida
di cui all'allegato 1, seguire le precedenti linee guida di buona pratica
clinica pubblicate in allegato al decreto ministeriale 27 aprile 1992 (5) nel
supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1992.
2. Il presente decreto entra in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
(5)
Riportato al n. F/XXVI.
Segnalibro: comunicato 01/04/1999
Aggiornamento alla GU 25/04/2000
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310. SANITA' PUBBLICA
D.M. 15 luglio 1997 (1)
LINEE GUIDA PER LA BUONA PRATICA
CLINICA (CPMP/ICH/135/95)
La Buona Pratica Clinica [Good Clinical Practice (GCP)] è uno standard internazionale di
etica e qualità scientifica per progettare, condurre, registrare e relazionare
gli studi clinici che coinvolgano soggetti umani. L'aderenza a questi standard
di GCP garantisce pubblicamente non solo la tutela dei diritti, della sicurezza
e del benessere dei soggetti che partecipano allo studio, in conformità con i
princìpi stabiliti dalla Dichiarazione di Helsinki, ma anche l'attendibilità
dei dati relativi allo studio clinico.
Questa linea guida di Buona Pratica Clinica ha l'obiettivo di
fornire uno standard comune a Unione Europea (UE), Giappone e Stati Uniti per
facilitare la mutua accettazione dei dati clinici da parte delle autorità
regolatorie di queste aree geografiche.
Questa linea guida è stata messa a punto sulla base delle GCP
attualmente adottate da Unione Europea, Giappone e Stati Uniti, oltre che da
Australia, Canada, Paesi Nordici e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
Questa linea guida dove essere osservata ogniqualvolta si producano
dati clinici da sottoporre alle autorità regolatorie.
I princìpi stabiliti in questa linea guida possono
essere applicati anche nel caso di altre sperimentazioni cliniche che possano
avere un impatto sulla sicurezza e sul benessere di soggetti umani.
1. GLOSSARIO
1.1 Reazione
Avversa da Farmaci (ADR)
Durante la sperimentazione clinica di un nuovo prodotto
medicinale prima della sua approvazione, oppure
nel caso di suoi nuovi utilizzi, proprio perché non è possibile stabilirne il
dosaggio terapeutico:
Tutte le risposte nocive e non volute ad
un prodotto medicinale correlate ad un qualsiasi dosaggio devono essere
considerate reazioni avverse da farmaci. Per «risposte ad
un prodotto medicinale» si intende che vi sia almeno una possibilità
ragionevole di una correlazione causale tra un prodotto medicinale e un evento
avverso, cioè che tale correlazione non possa essere esclusa.
Per quanto riguarda i prodotti medicinali già in commercio:
una risposta ad un farmaco che sia nociva e non voluta e che si
verifichi ai dosaggi normalmente impiegati nell'uomo per la profilassi,la
diagnosi,o per la terapia di malattie, oppure per modificare funzioni
fisiologiche.
1.2 Evento Avverso (AE)
Qualsiasi episodio sfavorevole di natura medica che si verifichi
in un paziente o in un soggetto partecipante in una sperimentazione clinica al
quale sia stato somministrato un prodotto farmaceutico e che non deve avere
necessariamente una relazione causale con tale trattamento.
Un evento avverso (AE) può quindi essere un qualsiasi
segno (compreso un risultato anomalo di laboratorio), sfavorevole o non voluto,
sintomo oppure una malattia associata all'impiego del prodotto medicinale (in
sperimentazione) per coincidenza temporale, sia essa correlata o meno al prodotto
medicinale (in sperimentazione).
1.3 Emendamento (al protocollo)
Vedi Protocollo (Emendamento al).
1.4 Disposizioni Normative Applicabili
Qualsiasi legge e regolamento che si riferisca alla
effettuazione di studi clinici su prodotti in sperimentazione.
1.5 Approvazione(riferita alla Commissione di
Revisione dell'Istituzione)
Approvazione dell'IRB secondo la quale lo studio clinico è stato
esaminato e può essere effettuato in un centro dell'istituzione nel rispetto
delle limitazioni indicate dall'IRB, dall'istituzione, dalla Buona Pratica
Clinica (GCP) e dalle disposizioni normative applicabili.
1.6 Verifica
Un controllo sistematico ed indipendente delle attività
e dei documenti pertinenti allo studio per determinare se siano state espletate
l'attività relative allo studio, e se i dati siano stati registrati, analizzati
e accuratamente trasmessi in conformità al protocollo, alle Procedure Operative
Standard dello sponsor (Standard Operating Procedures, SOPs), alla Buona
Pratica Clinica (GCP) e alle disposizioni normative applicabili.
1.7 Certificato di Verifica
Dichiarazione rilasciata dal responsabile della verifica che
conferma l'avvenuta verifica.
1.8 Rapporto di Verifica
Una valutazione scritta rilasciata dall'addetto alla verifica dello
sponsor dei risultati della verifica.
1.9 Percorso di verifica
Documentazione che permette di ricostruire il corso dei fatti.
1.10 Occultamento/Mascheramento
Una procedura in base alla quale una o più parti coinvolte nello
studio vengono tenute all'oscuro di quale sia il trattamento assegnato.
La modalità in «singolo cieco» solitamente prevede che
l'assegnazione del trattamento non sia nota al/i soggetto/i mentre quella in
doppio cieco di solito prevede che l'assegnazione del trattamento non sia noto
a soggetto/i, sperimentatore/i, addetti al monitoraggio, e, in alcuni casi,
anche a coloro che analizzano i dati.
1.11 Scheda Raccolta Dati (CRF)
Un documento su supporto cartaceo, ottico, oppure elettronico
progettato per registrare tutte le informazioni richieste dal protocollo che
devono essere riferite allo sponsor relativamente a ciascun partecipante allo
studio.
1.12 Sperimentazione
Clinica/Studio
Ogni sperimentazione su soggetti umani intesa ad identificare o
verificare gli effetti clinici, farmacologici e/o altri effetti farmacodinamici
di un prodotto/i in sperimentazione; e/o identificare ogni reazione avversa ad
un prodotto/i in sperimentazione; e/o studiare l'assorbimento, la
distribuzione, il metabolismo ed l'eliminazione di un prodotto/i in
sperimentazione con l'obiettivo di valutarne sicurezza e/o efficacia. I termini
«sperimentazione clinica», e «studio clinico», sono sinonimi.
1.13 Rapporto su Sperimentazione Clinica/Studio
Una descrizione scritta di una sperimentazione/studio di qualsiasi
agente terapeutico, profilattico o diagnostico condotto su soggetti umani,
nella quale i dati clinici e statistici sono descritti, presentati ed
analizzati in modo da essere pienamente integrati in un unico rapporto.
1.14 Prodotto di Confronto
Prodotto in sperimentazione o già presente sul mercato (cioè,
controllo attivo), oppure placebo, utilizzati come riferimento in uno studio
clinico.
1.15 Conformità (in relazione agli studi)
Aderenza a tutti i requisiti relativi allo studio, alla GCP e alle
disposizioni normative applicabili.
1.16 Confidenzialità
Evitare la divulgazione, se non a persone autorizzate, di
informazioni di proprietà dello sponsor o riguardanti l'identità del soggetto.
1.17 Contratto
Accordo scritto, datato e sottoscritto tra due o più parti nel
quale vengono definiti la distribuzione delle mansioni e degli obblighi con le
eventuali deleghe e, se del caso, gli aspetti finanziari. Il protocollo può
fungere da base per il contratto.
1.18 Comitato di Coordinamento
Un comitato che lo sponsor può istituire per coordinare
l'espletamento di uno studio multicentrico.
1.19 Sperimentatore Coordinatore
Uno sperimentatore a cui viene attribuita la responsabilità del
coordinamento degli sperimentatori nei diversi centri che partecipano ad uno
studio multicentrico.
1.20 Organizzazione di Ricerca a Contratto (CRO)
Una persona o un'organizzazione (commerciale, accademica, o di
altro tipo) con cui lo sponsor ha stipulato un contratto per assolvere ad una o
più mansioni e funzioni dello sponsor relative allo studio.
1.21 Accesso Diretto
Autorizzazione ad esaminare, analizzare, verificare e riprodurre
qualsiasi registrazione e relazione rilevanti per la valutazione di uno studio
clinico.
Coloro (per esempio autorità regolatorie nazionali ed estere,
responsabili del monitoraggio e della verifica) che hanno accesso diretto a
tale documentazione devono prendere ogni ragionevole precauzione per mantenere
riservata l'identità dei soggetti e le informazioni di proprietà dello sponsor,
nel rispetto delle disposizioni normative applicabili.
1.22 Documentazione
Tutti i documenti, in qualsiasi forma (compresi, tra gli altri,
registrazioni scritte, elettroniche, magnetiche e ottiche, scansioni, radiografie
ed elettrocardiogrammi), che descrivono o registrano metodi, conduzione, e/o
risultati di uno studio, i fattori che incidono su di uno studio e le azioni
intraprese.
1.23 Documenti essenziali
Documenti che singolarmente o nel loro insieme consentono di
valutare la conduzione di uno studio e la qualità dei dati prodotti.
1.24 Buona Pratica Clinica (GCP)
Uno standard a cui fare riferimento per la progettazione, la
conduzione, l'esecuzione, il monitoraggio, la verifica, la registrazione, le
analisi ed i rapporti relativi agli studi clinici, che garantisce che i dati ed
i risultati riportati siano attendibili ed accurati, e che siano salvaguardati
i diritti, l'integrità e la riservatezza dei soggetti partecipanti allo studio.
1.25 Comitato Indipendente per il Monitoraggio
dei Dati (IDMC) (Commissione di Monitoraggio dei Dati e della Sicurezza,
Comitato di Monitoraggio, Comitato di Monitoraggio dei Dati)
Un comitato indipendente per il monitoraggio dei dati che può
essere istituito dallo sponsor per valutare ad intervalli l'andamento di uno
studio clinico, i dati di sicurezza, e gli esiti critici di efficacia, e per
indicare allo sponsor l'eventualità di continuare, modificare, oppure
interrompere lo studio.
1.26 Testimone Imparziale
Una persona, che sia indipendente dallo studio, che non possa
essere influenzata in alcun modo dalle persone coinvolte nello studio, che sia
presente alla procedura di ottenimento del consenso informato, se il soggetto o
il rappresentante legalmente riconosciuto del soggetto non siano in grado di
leggere, e che legga il modulo di consenso informato e tutte le altre
informazioni scritte fornite al soggetto.
1.27 Comitato Etico Indipendente (IEC)
Una struttura indipendente (una Commissione o un Comitato di
revisione dell'istituzione, regionale, nazionale o sovranazionale), costituita
da medici e membri non medici con la responsabilità di garantire la tutela dei
diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti coinvolti in uno studio
clinico e di fornire pubblica garanzia di tale protezione.
Tale struttura è responsabile, tra l'altro, di effettuare la
revisione e di dare l'approvazione/il parere favorevole relativamente al
protocollo di studio, alla idoneità del/gli sperimentatore/i, delle strutture,
dei metodi e del materiale da impiegare per ottenere e documentare il consenso
informato dei partecipanti allo studio clinico.
Lo stato legale, la composizione, la funzione, l'operatività e
le disposizioni normative che si riferiscono ai Comitati Etici Indipendenti
possono variare da Paese a Paese, ma devono comunque consentire al Comitato
Etico Indipendente di agire nel rispetto della GCP descritta in questa linea
guida.
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310. SANITA' PUBBLICA
F) Specialità medicinali
D.M. 15 luglio 1997 (1)
1.28 Consenso Informato
Una procedura mediante la quale un soggetto accetta
volontariamente di partecipare ad un particolare studio clinico, dopo essere
stato informato di tutti gli aspetti dello studio pertinenti alla sua
decisione.
Il consenso informato è documentato mediante un modulo di
consenso informato scritto, firmato e datato.
1.29 Ispezione
L'effettuazione, da parte di una o più autorità regolatorie, di
una revisione ufficiale di documenti, strutture, registrazioni e ogni altra
risorsa considerata dall'autorità stessa collegata allo studio clinico; la
revisione potrà aver luogo nel centro della sperimentazione, presso le
strutture dello sponsor e/o della CRO, oppure in qualsiasi altra sede giudicata
appropriata dalle autorità regolatorie.
1.30 Istituzione (sanitaria)
Ogni ente o struttura pubblici o privati oppure ambulatori
medici o odontoiatrici dove vengono condotti studi clinici.
1.31 Commissione di Revisione dell'Istituzione (IRB)
Una struttura indipendente costituita da medici, scientifici e
non scientifici, responsabili di garantire la tutela dei diritti, della
sicurezza e del benessere dei soggetti che prendono parte ad uno studio
clinico, attraverso, fra l'altro, l'approvazione e la revisione costante del
protocollo dello studio e dei suoi emendamenti, oltre che dei metodi e del
materiale da utilizzare per ottenere e documentare il consenso informato dei
soggetti coinvolti nello studio.
1.32 Rapporto Intermedio sullo Studio Clinico
Un rapporto sui risultati intermedi e valutazione degli stessi
sulla base di analisi effettuate durante il corso dello studio.
1.33 Prodotto in Sperimentazione
Una forma farmaceutica di un principio attivo o placebo che
viene sperimentata oppure impiegata come riferimento in uno studio clinico,
compreso un prodotto autorizzato alla commercializzazione, qualora
esso venga impiegato o formulato o confezionato in modo diverso da quello autorizzato, oppure
qualora venga utilizzato per un'indicazione diversa da quella approvata, o sia impiegato
allo scopo di ottenere ulteriori informazioni su di un uso approvato.
1.34 Sperimentatore
Una persona responsabile della conduzione dello studio clinico
presso un centro di sperimentazione.
Se uno studio viene condotto da un gruppo di persone in un
centro di sperimentazione, lo Sperimentatore è il responsabile del gruppo e può
essere chiamato Sperimentatore principale.
Vedi anche Aiuto-sperimentatore.
1.35 Sperimentatore/Istituzione
Espressione che indica «lo sperimentatore e/o
l'istituzione, ove richiesto dalle disposizioni normative applicabili».
1.36 Dossier per lo Sperimentatore (IB)
Una raccolta di dati clinici e non clinici, relativi al/i
prodotto/i in sperimentazione, pertinenti allo studio del/i prodotto/i in
sperimentazione nell'uomo (vedi 7. Dossier per lo Sperimentatore).
1.37 Rappresentante Legalmente Riconosciuto
Una persona fisica o giuridica o altro organismo autorizzato
dalla legge vigente a fornire il consenso, per conto di un soggetto
potenzialmente arruolabile, di partecipare ad uno studio clinico.
1.38 Monitoraggio
La supervisione dell'andamento di uno studio clinico per
garantire che questo venga effettuato, registrato e relazionato in osservanza
del protocollo, delle Procedure Operative Standard (SOP), della GCP e delle
disposizioni normative applicabili.
1.39 Rapporto di Monitoraggio
Un rapporto scritto inviato dal responsabile del
monitoraggio allo sponsor al termine di ciascuna visita al centro di studio e/o
ogni altra comunicazione collegata allo studio, nel rispetto delle SOP dello
sponsor.
1.40 Studio Multicentrico
Uno studio clinico effettuato seguendo un unico protocollo, ma
in più centri e per questa ragione condotto da più sperimentatori.
1.41 Studio Non Clinico
Studi biomedici non condotti su esseri umani.
1.42 Parere (riferito a Comitato Etico
Indipendente)
Il giudizio e/o i suggerimenti forniti da un Comitato
Etico Indipendente (IEC).
1.43
Documentazione Medica Originale
Vedi Documenti Originali.
1.44 Protocollo
Un documento che descrive l'obiettivo, la progettazione, la
metodologia, le considerazioni statistiche e l'organizzazione di uno studio.
Il protocollo solitamente fornisce anche le informazioni di base
e il razionale di uno studio clinico, che possono essere anche contenuti in
altri documenti a cui fa riferimento il protocollo. Nella presente linea guida,
il termine protocollo indica sia il protocollo che i suoi emendamenti.
1.45 Emendamento al Protocollo
Una descrizione scritta di una o più modifiche apportate ad un
protocollo, o un chiarimento formale allo stesso.
1.46 Assicurazione della Qualità (QA)
Tutte quelle azioni pianificate e sistematiche che vengono
predisposte per garantire che lo studio sia condotto e che i dati siano
prodotti, documentati (registrati), e comunicati nel rispetto della GCP e delle
disposizioni normative applicabili.
1.47 Controllo di Qualità (QC)
Le tecniche e le attività operative realizzate nell'ambito del
sistema di assicurazione della qualità per verificare che vengano rispettati i
requisiti di qualità nelle attività relative allo studio.
1.48 Randomizzazione
La procedura secondo la quale ciascun soggetto dello studio
viene assegnato ad un gruppo di trattamento o di controllo, impiegando un
elemento di casualità per determinare l'assegnazione allo scopo di ridurre i
pregiudizi.
1.49 Autorità Regolatorie
Organismi che hanno il potere di emanare disposizioni normative.
Nella presente linea guida il termine Autorità Regolatorie si
riferisce anche alle autorità che effettuano una revisione dei dati clinici
dello studio e coloro che eseguono ispezioni (vedi 1.29).
Talvolta ci si riferisce a questi organismi come autorità
competenti.
1.50 Evento Avverso Serio (SAE) o Reazione
Avversa Seria da Farmaci (Serious ADR)
Qualsiasi manifestazione clinica sfavorevole che a qualsiasi
dosaggio:
sia fatale,metta in pericolo di vita,richieda il ricovero in
ospedale oppure il suo prolungamento,porti ad invalidità/incapacità persistente
o significativa,oppure sia un'anomalia congenita/un difetto alla nascita.
1.51 Dati Originali
Tutte le informazioni contenute nelle registrazioni originali e
nelle copie certificate delle registrazioni originali di referti clinici,
osservazioni, o altre attività in uno studio clinico necessarie per la
ricostruzione e la valutazione dello studio stesso. I dati originali sono
contenuti nei documenti originali (registrazioni originali o copie
certificate).
1.52 Documenti Originali
Documenti, dati e registrazioni originali (ad esempio, cartelle
ospedaliere, registri clinici ed amministrativi, note di laboratorio,
memoranda, diari dei soggetti o schede di valutazione, registrazioni della
distribuzione del farmaco, dati registrati mediante strumentazione
automatizzata, copie o trascrizioni certificate dopo verifica della loro
aderenza all'originale, microfiches, negativi di fotografie, microfilm o
supporti magnetici, radiografie, fascicoli dei soggetti, e registrazioni
conservate nella farmacia, nei laboratori e nei dipartimenti medico-tecnici
coinvolti nello studio clinico).
1.53 Sponsor
Un individuo, una società, un'istituzione, oppure
un'organizzazione che, sotto propria responsabilità, dà inizio, gestisce, e/o
finanzia uno studio clinico.
1.54 Sponsor-Sperimentatore
Un individuo che dà inizio e conduce, da solo o con altri, uno
studio clinico, e sotto la cui diretta responsabilità il prodotto da
sperimentare viene somministrato, distribuito o utilizzato da un soggetto.
Nel termine non sono comprese persone, che non siano individui
(ad esempio, non indica una società o un'agenzia).
Gli obblighi di uno sponsor-sperimentatore comprendono sia
quelli di uno sponsor che quelli di uno sperimentatore.
1.55 Procedure Operative Standard (SOP)
Istruzioni scritte particolareggiate, il cui scopo è quello di
creare uniformità nella realizzazione di una precisa funzione.
1.56 Aiuto - sperimentatore
Ogni singolo membro (ad esempio: associato, interno,
ricercatore) di un team di ricerca clinica, che viene designato e
supervisionato dallo sperimentatore, presso il centro di sperimentazione, per
eseguire procedure di rilevanza critica per la sperimentazione e/o per prendere
decisioni importanti in relazione alla sperimentazione. Vedi anche Sperimentatore.
1.57 Soggetto/Soggetto dello Studio
Un individuo che partecipa ad uno studio clinico, a cui viene
somministrato il/i prodotto/i in sperimentazione oppure che fa parte del gruppo
di controllo.
1.58 Codice di Identificazione del Soggetto
Un codice unico assegnato dallo sperimentatore a ciascun
soggetto dello studio per tutelare l'identità del soggetto stesso e utilizzato
al posto del nome del soggetto quando lo sperimentatore segnala eventi avversi
e/o altri dati collegati allo studio.
1.59 Centro di Sperimentazione
Luogo/luoghi dove vengono effettivamente condotte le attività
collegate allo studio.
1.60 Reazione Avversa da Farmaci Inattesa
Una reazione avversa, la cui natura o intensità non
corrispondono alle informazioni esistenti sul prodotto (per esempio, Dossier
per lo Sperimentatore nel caso di un prodotto non approvato in fase di
sperimentazione,oppure il foglio illustrativo/il riassunto delle
caratteristiche del prodotto nel caso di un prodotto approvato).
1.61 Soggetti Vulnerabili
Individui la cui decisione di offrirsi come volontari in uno
studio clinico può essere influenzata impropriamente dall'aspettativa, sia essa
giustificata o meno, di benefìci legati alla partecipazione, oppure di una
possibile azione di ritorsione da parte di individui gerarchicamente superiori,
in caso di rifiuto a partecipare.
Esempi sono gli appartenenti a gruppi strutturati
gerarchicamente, quali studenti di medicina, di farmacia, di odontoiatria o
della scuola per infermieri, personale subordinato di un ospedale e di un
laboratorio, dipendenti di un'industria farmaceutica, membri delle forze
armate, detenuti.
Altri soggetti vulnerabili possono essere: pazienti affetti da
malattie incurabili, persone ospitate nelle case di riposo, disoccupati o persone
indigenti, pazienti in situazioni di emergenza, minoranze etniche, persone
senza casa, nomadi, rifugiati, minori e persone incapaci di dare il proprio
consenso.
1.62 Benessere (dei soggetti dello
studio)
L'integrità fisica e mentale dei soggetti che partecipano ad uno
studio clinico.
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310. SANITA' PUBBLICA
F) Specialità medicinali
D.M. 15 luglio 1997 (1)
2. PRINCIPI DI GCP DELL'ICH
2.1 Gli studi clinici devono essere condotti in conformità
ai princìpi etici che traggono la loro origine dalla Dichiarazione di Helsinki, e che rispettano
la GCP e le disposizioni normative applicabili.
2.2 Prima che uno studio abbia inizio, devono
essere valutati rischi ed inconvenienti prevedibili rispetto al beneficio
atteso sia per il singolo soggetto dello studio che per la società.
Uno studio potrà essere iniziato e continuato solamente se i
benefìci previsti giustificano i rischi.
2.3 I diritti, la sicurezza, e il benessere dei
soggetti dello studio costituiscono le considerazioni più importanti e devono
prevalere sugli interessi della scienza e della società.
2.4 Le informazioni disponibili, non cliniche e
cliniche, relative ad un prodotto in sperimentazione devono essere adeguate a
supportare lo studio clinico proposto.
2.5 Gli studi clinici devono essere
scientificamente validi, e devono essere descritti in un protocollo chiaro e
dettagliato.
2.6 Lo studio deve essere condotto in conformità
al protocollo che abbia preventivamente ricevuto approvazione/parere favorevole
di una commissione di revisione dell'istituzione (IRB) /un comitato etico
indipendente (IEC).
2.7 Le cure mediche prestate e le decisioni di
natura medica prese nell'interesse dei soggetti ricadranno sempre sotto la
responsabilità di un medico qualificato oppure, se del caso, di un dentista
qualificato.
2.8 Tutti gli individui coinvolti
nell'effettuazione di uno studio devono possedere l'istruzione, la preparazione
e l'esperienza necessarie ad espletare le loro specifiche mansioni.
2.9 Un consenso informato deve essere ottenuto
liberamente fornito da ciascun soggetto prima della sua partecipazione allo
studio.
2.10 Ogni informazione relativa allo studio
clinico deve essere registrata, trattata e conservata in modo tale da
consentire un accurato resoconto, interpretazione e verifica.
2.11 Deve essere garantita la riservatezza dei
documenti che potrebbero identificare i soggetti, rispettando le regole di
riservatezza e confidenzialità previste dalle disposizioni normative
applicabili.
2.12 I prodotti in sperimentazione devono essere
preparati, gestiti, e conservati nel rispetto delle Norme di Buona
Fabbricazione (GMP) applicabili. Essi devono essere impiegati secondo quanto
prescritto dal protocollo approvato.
2.13 Devono essere attuati sistemi con procedure
che garantiscano la qualità di ogni singolo aspetto dello studio.
310. SANITA' PUBBLICA
F) Specialità medicinali
D.M. 15 luglio 1997 (1)
3. COMMISSIONE DI REVISIONE
DELL'ISTITUZIONE/COMITATO ETICO
INDIPENDENTE (IRB/IEC)
3.1 Responsabilità