De Agostini Professionale - LEGGI D'ITALIA - PARTE A (testo vigente)

Aggiornamento alla GU 17/04/2001

310. SANITA' PUBBLICA

F) Specialità medicinali

 

D.M. 15 luglio 1997 (1)

 

Recepimento delle linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per la esecuzione delle

Sperimentazioni cliniche dei medicinali.

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 1997, n. 191, S.O.

 

 

IL MINISTRO DELLA SANITA'

 

Visti i decreti del Ministro della sanità 28 luglio e 25 agosto 1977, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 9 agosto 1977 e n. 238 del 1° settembre 1977;

 

Visto l'art. 6, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, pubblicata nel supplemento della Gazzetta Ufficiale n. 360 del 28 dicembre 1978;

 

Visto l'art. 8, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 19 giugno 1991;

 

Visto il decreto 27 aprile 1992 del Ministro della sanità, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1992;

 

Visto l'art. 1, comma c, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 settembre 1994, n. 754, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 1995;

 

Viste le linee guida per le prove cliniche, di cui al volume III della pubblicazione della Commissione europea «La disciplina relativa ai medicinali nella Unione europea», 1996, e relativi aggiornamenti;

Visto l'art. 108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1995;

 

Considerato che nelle more di una specifica normativa per la sperimentazione clinica dei medicinali, è necessario recepire le linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per l'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, adottate dall'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA) nella seduta plenaria del Comitato permanente per i medicinali per uso umano (CPMP) del 17 luglio 1996 di cui al documento E6: Good Clinical Practice: Consolidated Guideline (CPMP/ICH/135/1995,);

 

Considerato che nelle more di una specifica normativa relativa ai comitati etici, è opportuno, limitatamente ai compiti connessi con le sperimentazioni cliniche dei farmaci, definire le modalità di recepimento delle citate linee guida in relazione alle attività dei comitati etici;

 

Decreta:

 

1. Recepimento delle linee guida dell'U.E. di buona pratica clinica.

 

1. Le linee guida di buona pratica clinica citate in premessa e riportate all'allegato 1 costituiscono le norme tecniche e procedurali di riferimento per l'effettuazione delle sperimentazioni cliniche e dei medicinali in Italia.

 

2. In conformità a quanto previsto al comma 1, l'allegato 1 al decreto ministeriale 27 aprile 1992 (2),recante «Disposizioni sulle documentazioni tecniche da presentare a corredo delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano, anche in attuazione della direttiva n. 91/507/CEE», è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto.

 

(2) Riportato al n. F/XXVI.

 

 

2. Linee guida europee sulle sperimentazioni.

 

1. L'allegato 2 al decreto ministeriale 27 aprile 1992 (2) è sostituito dall'allegato 2 al presente decreto.

 

2. Le linee guida europee per le prove cliniche elencate nell'allegato richiamato al comma 1, sono prese in considerazione anche ai fini della effettuazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali non correlate a domanda di autorizzazione alla immissione in commercio.

 

(2) Riportato al n. F/XXVI.

 

 

3. Approvazione delle sperimentazioni.

 

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in materia di responsabilità dello sperimentatore e dello sponsor nel merito della sperimentazione e delle sue conseguenze, spetta ai comitati etici indipendenti di cui all'allegato 1 al presente decreto, secondo le modalità ivi descritte, di approvare l'esecuzione delle singole sperimentazioni e i relativi protocolli sperimentali ed i documenti connessi, fatte salve le competenze attribuite al Ministero della sanità dalla normativa vigente.

 

2. Al fine di ottenere l'approvazione di cui ai comma 1, i proponenti le sperimentazioni sono tenuti a sottoporre al comitato etico competente specifica domanda secondo le modalità previste dall'allegato 1 al presente decreto.

 

3. Il comitato etico, nell'esame delle domande di cui al comma 2, si attiene a quanto indicato al riguardo nelle linee guida richiamate dal presente decreto ed in particolare all'allegato 1, paragrafi 2 e 3.

 

4. Nessuna sperimentazione clinica dei medicinali può essere condotta senza l'approvazione del competente comitato etico di cui al comma 1.

 

5. In caso di valutazione sfavorevole di una sperimentazione da parte di un comitato etico, e di una ulteriore nuova domanda relativa alla stessa sperimentazione, anche se modificata in una o più parti, è fatto obbligo al richiedente di allegare alla domanda copia/e dell'esito della/e precedente/i valutazione/i (3).

 

(3) Comma aggiunto dall'art. 10, D.M. 18 marzo 1998, riportato alla voce Ministero della sanità.

 

 

4. Istituzione dei comitati etici e comitati di riferimento.

 

1. I comitati etici indipendenti per la valutazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, sono istituiti secondo le indicazioni e nel rispetto dei requisiti minimi di cui al paragrafo 3 dell'allegato 1 al presente decreto, dall'organo di amministrazione delle strutture sanitarie che intendono eseguire sperimentazioni cliniche dei medicinali.

 

2. Le strutture che sono prive di comitati con le caratteristiche di cui al richiamato paragrafo 3 dell'allegato 1, possono eseguire sperimentazioni a seguito dell'approvazione di altro comitato etico indipendente di riferimento, individuato dalla regione competente per territorio, purché in conformità a quanto previsto dal presente decreto e purché istituito ed operante nell'ambito di una struttura pubblica (4).

 

3. Nel caso di studi multicentrici, il parere del comitato etico indipendente della struttura alla quale afferisce il coordinatore della sperimentazione, può essere solo accettato ovvero rifiutato in toto dai comitati etici degli altri centri coinvolti nella sperimentazione stessa.

 

(4) Comma così modificato dall'art. 10, D.M. 18 marzo 1998, riportato alla voce Ministero della sanità.

 

5. Norme transitorie.

 

1. Nei sei mesi successivi alla entrata in vigore del presente decreto, previa approvazione del comitato etico competente, è possibile, in caso di documentata impossibilità ad attenersi alle linee guida di cui all'allegato 1, seguire le precedenti linee guida di buona pratica clinica pubblicate in allegato al decreto ministeriale 27 aprile 1992 (5) nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1992.

 

2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

(5) Riportato al n. F/XXVI.

Segnalibro: comunicato 01/04/1999

Aggiornamento alla GU 25/04/2000

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310. SANITA' PUBBLICA

Specialità medicinali

 

D.M. 15 luglio 1997 (1)

ALLEGATO 1

 

LINEE GUIDA PER LA BUONA PRATICA CLINICA (CPMP/ICH/135/95)

 

INTRODUZIONE

 

La Buona Pratica Clinica [Good Clinical Practice (GCP)] è uno standard internazionale di etica e qualità scientifica per progettare, condurre, registrare e relazionare gli studi clinici che coinvolgano soggetti umani. L'aderenza a questi standard di GCP garantisce pubblicamente non solo la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti che partecipano allo studio, in conformità con i princìpi stabiliti dalla Dichiarazione di Helsinki, ma anche l'attendibilità dei dati relativi allo studio clinico.

Questa linea guida di Buona Pratica Clinica ha l'obiettivo di fornire uno standard comune a Unione Europea (UE), Giappone e Stati Uniti per facilitare la mutua accettazione dei dati clinici da parte delle autorità regolatorie di queste aree geografiche.

Questa linea guida è stata messa a punto sulla base delle GCP attualmente adottate da Unione Europea, Giappone e Stati Uniti, oltre che da Australia, Canada, Paesi Nordici e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Questa linea guida dove essere osservata ogniqualvolta si producano dati clinici da sottoporre alle autorità regolatorie.

I princìpi stabiliti in questa linea guida possono essere applicati anche nel caso di altre sperimentazioni cliniche che possano avere un impatto sulla sicurezza e sul benessere di soggetti umani.

 

1. GLOSSARIO

 

1.1 Reazione Avversa da Farmaci (ADR)

Durante la sperimentazione clinica di un nuovo prodotto medicinale prima della sua approvazione, oppure nel caso di suoi nuovi utilizzi, proprio perché non è possibile stabilirne il dosaggio terapeutico:

Tutte le risposte nocive e non volute ad un prodotto medicinale correlate ad un qualsiasi dosaggio devono essere considerate reazioni avverse da farmaci. Per «risposte ad un prodotto medicinale» si intende che vi sia almeno una possibilità ragionevole di una correlazione causale tra un prodotto medicinale e un evento avverso, cioè che tale correlazione non possa essere esclusa.

Per quanto riguarda i prodotti medicinali già in commercio:

una risposta ad un farmaco che sia nociva e non voluta e che si verifichi ai dosaggi normalmente impiegati nell'uomo per la profilassi,la diagnosi,o per la terapia di malattie, oppure per modificare funzioni fisiologiche.

 

1.2 Evento Avverso (AE)

 

Qualsiasi episodio sfavorevole di natura medica che si verifichi in un paziente o in un soggetto partecipante in una sperimentazione clinica al quale sia stato somministrato un prodotto farmaceutico e che non deve avere necessariamente una relazione causale con tale trattamento.

Un evento avverso (AE) può quindi essere un qualsiasi segno (compreso un risultato anomalo di laboratorio), sfavorevole o non voluto, sintomo oppure una malattia associata all'impiego del prodotto medicinale (in sperimentazione) per coincidenza temporale, sia essa correlata o meno al prodotto medicinale (in sperimentazione).

 

1.3 Emendamento (al protocollo)

Vedi Protocollo (Emendamento al).

1.4 Disposizioni Normative Applicabili

 

Qualsiasi legge e regolamento che si riferisca alla effettuazione di studi clinici su prodotti in sperimentazione.

1.5 Approvazione(riferita alla Commissione di Revisione dell'Istituzione)

Approvazione dell'IRB secondo la quale lo studio clinico è stato esaminato e può essere effettuato in un centro dell'istituzione nel rispetto delle limitazioni indicate dall'IRB, dall'istituzione, dalla Buona Pratica Clinica (GCP) e dalle disposizioni normative applicabili.

 

1.6 Verifica

 

Un controllo sistematico ed indipendente delle attività e dei documenti pertinenti allo studio per determinare se siano state espletate l'attività relative allo studio, e se i dati siano stati registrati, analizzati e accuratamente trasmessi in conformità al protocollo, alle Procedure Operative Standard dello sponsor (Standard Operating Procedures, SOPs), alla Buona Pratica Clinica (GCP) e alle disposizioni normative applicabili.

 

1.7 Certificato di Verifica

 

Dichiarazione rilasciata dal responsabile della verifica che conferma l'avvenuta verifica.

1.8 Rapporto di Verifica

 

Una valutazione scritta rilasciata dall'addetto alla verifica dello sponsor dei risultati della verifica.

 

1.9 Percorso di verifica

 

Documentazione che permette di ricostruire il corso dei fatti.

 

1.10 Occultamento/Mascheramento

 

Una procedura in base alla quale una o più parti coinvolte nello studio vengono tenute all'oscuro di quale sia il trattamento assegnato.

La modalità in «singolo cieco» solitamente prevede che l'assegnazione del trattamento non sia nota al/i soggetto/i mentre quella in doppio cieco di solito prevede che l'assegnazione del trattamento non sia noto a soggetto/i, sperimentatore/i, addetti al monitoraggio, e, in alcuni casi, anche a coloro che analizzano i dati.

 

1.11 Scheda Raccolta Dati (CRF)

 

Un documento su supporto cartaceo, ottico, oppure elettronico progettato per registrare tutte le informazioni richieste dal protocollo che devono essere riferite allo sponsor relativamente a ciascun partecipante allo studio.

 

1.12 Sperimentazione Clinica/Studio

 

Ogni sperimentazione su soggetti umani intesa ad identificare o verificare gli effetti clinici, farmacologici e/o altri effetti farmacodinamici di un prodotto/i in sperimentazione; e/o identificare ogni reazione avversa ad un prodotto/i in sperimentazione; e/o studiare l'assorbimento, la distribuzione, il metabolismo ed l'eliminazione di un prodotto/i in sperimentazione con l'obiettivo di valutarne sicurezza e/o efficacia. I termini «sperimentazione clinica», e «studio clinico», sono sinonimi.

 

1.13 Rapporto su Sperimentazione Clinica/Studio

 

Una descrizione scritta di una sperimentazione/studio di qualsiasi agente terapeutico, profilattico o diagnostico condotto su soggetti umani, nella quale i dati clinici e statistici sono descritti, presentati ed analizzati in modo da essere pienamente integrati in un unico rapporto.

 

1.14 Prodotto di Confronto

 

Prodotto in sperimentazione o già presente sul mercato (cioè, controllo attivo), oppure placebo, utilizzati come riferimento in uno studio clinico.

 

1.15 Conformità (in relazione agli studi)

 

Aderenza a tutti i requisiti relativi allo studio, alla GCP e alle disposizioni normative applicabili.

 

1.16 Confidenzialità

 

Evitare la divulgazione, se non a persone autorizzate, di informazioni di proprietà dello sponsor o riguardanti l'identità del soggetto.

 

1.17 Contratto

 

Accordo scritto, datato e sottoscritto tra due o più parti nel quale vengono definiti la distribuzione delle mansioni e degli obblighi con le eventuali deleghe e, se del caso, gli aspetti finanziari. Il protocollo può fungere da base per il contratto.

 

1.18 Comitato di Coordinamento

 

Un comitato che lo sponsor può istituire per coordinare l'espletamento di uno studio multicentrico.

 

1.19 Sperimentatore Coordinatore

 

Uno sperimentatore a cui viene attribuita la responsabilità del coordinamento degli sperimentatori nei diversi centri che partecipano ad uno studio multicentrico.

 

1.20 Organizzazione di Ricerca a Contratto (CRO)

 

Una persona o un'organizzazione (commerciale, accademica, o di altro tipo) con cui lo sponsor ha stipulato un contratto per assolvere ad una o più mansioni e funzioni dello sponsor relative allo studio.

 

1.21 Accesso Diretto

 

Autorizzazione ad esaminare, analizzare, verificare e riprodurre qualsiasi registrazione e relazione rilevanti per la valutazione di uno studio clinico.

Coloro (per esempio autorità regolatorie nazionali ed estere, responsabili del monitoraggio e della verifica) che hanno accesso diretto a tale documentazione devono prendere ogni ragionevole precauzione per mantenere riservata l'identità dei soggetti e le informazioni di proprietà dello sponsor, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili.

 

1.22 Documentazione

 

Tutti i documenti, in qualsiasi forma (compresi, tra gli altri, registrazioni scritte, elettroniche, magnetiche e ottiche, scansioni, radiografie ed elettrocardiogrammi), che descrivono o registrano metodi, conduzione, e/o risultati di uno studio, i fattori che incidono su di uno studio e le azioni intraprese.

 

1.23 Documenti essenziali

 

Documenti che singolarmente o nel loro insieme consentono di valutare la conduzione di uno studio e la qualità dei dati prodotti.

 

1.24 Buona Pratica Clinica (GCP)

 

Uno standard a cui fare riferimento per la progettazione, la conduzione, l'esecuzione, il monitoraggio, la verifica, la registrazione, le analisi ed i rapporti relativi agli studi clinici, che garantisce che i dati ed i risultati riportati siano attendibili ed accurati, e che siano salvaguardati i diritti, l'integrità e la riservatezza dei soggetti partecipanti allo studio.

 

1.25 Comitato Indipendente per il Monitoraggio dei Dati (IDMC) (Commissione di Monitoraggio dei Dati e della Sicurezza, Comitato di Monitoraggio, Comitato di Monitoraggio dei Dati)

 

Un comitato indipendente per il monitoraggio dei dati che può essere istituito dallo sponsor per valutare ad intervalli l'andamento di uno studio clinico, i dati di sicurezza, e gli esiti critici di efficacia, e per indicare allo sponsor l'eventualità di continuare, modificare, oppure interrompere lo studio.

 

1.26 Testimone Imparziale

 

Una persona, che sia indipendente dallo studio, che non possa essere influenzata in alcun modo dalle persone coinvolte nello studio, che sia presente alla procedura di ottenimento del consenso informato, se il soggetto o il rappresentante legalmente riconosciuto del soggetto non siano in grado di leggere, e che legga il modulo di consenso informato e tutte le altre informazioni scritte fornite al soggetto.

 

1.27 Comitato Etico Indipendente (IEC)

 

Una struttura indipendente (una Commissione o un Comitato di revisione dell'istituzione, regionale, nazionale o sovranazionale), costituita da medici e membri non medici con la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti coinvolti in uno studio clinico e di fornire pubblica garanzia di tale protezione.

Tale struttura è responsabile, tra l'altro, di effettuare la revisione e di dare l'approvazione/il parere favorevole relativamente al protocollo di studio, alla idoneità del/gli sperimentatore/i, delle strutture, dei metodi e del materiale da impiegare per ottenere e documentare il consenso informato dei partecipanti allo studio clinico.

Lo stato legale, la composizione, la funzione, l'operatività e le disposizioni normative che si riferiscono ai Comitati Etici Indipendenti possono variare da Paese a Paese, ma devono comunque consentire al Comitato Etico Indipendente di agire nel rispetto della GCP descritta in questa linea guida.

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D.M. 15 luglio 1997 (1)

 

1.28 Consenso Informato

 

Una procedura mediante la quale un soggetto accetta volontariamente di partecipare ad un particolare studio clinico, dopo essere stato informato di tutti gli aspetti dello studio pertinenti alla sua decisione.

Il consenso informato è documentato mediante un modulo di consenso informato scritto, firmato e datato.

 

1.29 Ispezione

 

L'effettuazione, da parte di una o più autorità regolatorie, di una revisione ufficiale di documenti, strutture, registrazioni e ogni altra risorsa considerata dall'autorità stessa collegata allo studio clinico; la revisione potrà aver luogo nel centro della sperimentazione, presso le strutture dello sponsor e/o della CRO, oppure in qualsiasi altra sede giudicata appropriata dalle autorità regolatorie.

 

1.30 Istituzione (sanitaria)

 

Ogni ente o struttura pubblici o privati oppure ambulatori medici o odontoiatrici dove vengono condotti studi clinici.

 

1.31 Commissione di Revisione dell'Istituzione (IRB)

 

Una struttura indipendente costituita da medici, scientifici e non scientifici, responsabili di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti che prendono parte ad uno studio clinico, attraverso, fra l'altro, l'approvazione e la revisione costante del protocollo dello studio e dei suoi emendamenti, oltre che dei metodi e del materiale da utilizzare per ottenere e documentare il consenso informato dei soggetti coinvolti nello studio.

 

1.32 Rapporto Intermedio sullo Studio Clinico

 

Un rapporto sui risultati intermedi e valutazione degli stessi sulla base di analisi effettuate durante il corso dello studio.

 

1.33 Prodotto in Sperimentazione

 

Una forma farmaceutica di un principio attivo o placebo che viene sperimentata oppure impiegata come riferimento in uno studio clinico, compreso un prodotto autorizzato alla commercializzazione, qualora esso venga impiegato o formulato o confezionato in modo diverso da quello autorizzato, oppure qualora venga utilizzato per un'indicazione diversa da quella approvata, o sia impiegato allo scopo di ottenere ulteriori informazioni su di un uso approvato.

 

1.34 Sperimentatore

 

Una persona responsabile della conduzione dello studio clinico presso un centro di sperimentazione.

Se uno studio viene condotto da un gruppo di persone in un centro di sperimentazione, lo Sperimentatore è il responsabile del gruppo e può essere chiamato Sperimentatore principale.

Vedi anche Aiuto-sperimentatore.

 

1.35 Sperimentatore/Istituzione

 

Espressione che indica «lo sperimentatore e/o l'istituzione, ove richiesto dalle disposizioni normative applicabili».

 

1.36 Dossier per lo Sperimentatore (IB)

 

Una raccolta di dati clinici e non clinici, relativi al/i prodotto/i in sperimentazione, pertinenti allo studio del/i prodotto/i in sperimentazione nell'uomo (vedi 7. Dossier per lo Sperimentatore).

 

1.37 Rappresentante Legalmente Riconosciuto

 

Una persona fisica o giuridica o altro organismo autorizzato dalla legge vigente a fornire il consenso, per conto di un soggetto potenzialmente arruolabile, di partecipare ad uno studio clinico.

 

1.38 Monitoraggio

 

La supervisione dell'andamento di uno studio clinico per garantire che questo venga effettuato, registrato e relazionato in osservanza del protocollo, delle Procedure Operative Standard (SOP), della GCP e delle disposizioni normative applicabili.

 

1.39 Rapporto di Monitoraggio

 

Un rapporto scritto inviato dal responsabile del monitoraggio allo sponsor al termine di ciascuna visita al centro di studio e/o ogni altra comunicazione collegata allo studio, nel rispetto delle SOP dello sponsor.

 

1.40 Studio Multicentrico

 

Uno studio clinico effettuato seguendo un unico protocollo, ma in più centri e per questa ragione condotto da più sperimentatori.

 

1.41 Studio Non Clinico

 

Studi biomedici non condotti su esseri umani.

 

1.42 Parere (riferito a Comitato Etico Indipendente)

 

Il giudizio e/o i suggerimenti forniti da un Comitato Etico Indipendente (IEC).

 

1.43 Documentazione Medica Originale

Vedi Documenti Originali.

 

1.44 Protocollo

 

Un documento che descrive l'obiettivo, la progettazione, la metodologia, le considerazioni statistiche e l'organizzazione di uno studio.

Il protocollo solitamente fornisce anche le informazioni di base e il razionale di uno studio clinico, che possono essere anche contenuti in altri documenti a cui fa riferimento il protocollo. Nella presente linea guida, il termine protocollo indica sia il protocollo che i suoi emendamenti.

 

1.45 Emendamento al Protocollo

 

Una descrizione scritta di una o più modifiche apportate ad un protocollo, o un chiarimento formale allo stesso.

 

1.46 Assicurazione della Qualità (QA)

 

Tutte quelle azioni pianificate e sistematiche che vengono predisposte per garantire che lo studio sia condotto e che i dati siano prodotti, documentati (registrati), e comunicati nel rispetto della GCP e delle disposizioni normative applicabili.

 

1.47 Controllo di Qualità (QC)

 

Le tecniche e le attività operative realizzate nell'ambito del sistema di assicurazione della qualità per verificare che vengano rispettati i requisiti di qualità nelle attività relative allo studio.

 

1.48 Randomizzazione

 

La procedura secondo la quale ciascun soggetto dello studio viene assegnato ad un gruppo di trattamento o di controllo, impiegando un elemento di casualità per determinare l'assegnazione allo scopo di ridurre i pregiudizi.

 

1.49 Autorità Regolatorie

 

Organismi che hanno il potere di emanare disposizioni normative.

Nella presente linea guida il termine Autorità Regolatorie si riferisce anche alle autorità che effettuano una revisione dei dati clinici dello studio e coloro che eseguono ispezioni (vedi 1.29).

Talvolta ci si riferisce a questi organismi come autorità competenti.

 

1.50 Evento Avverso Serio (SAE) o Reazione Avversa Seria da Farmaci (Serious ADR)

 

Qualsiasi manifestazione clinica sfavorevole che a qualsiasi dosaggio:

sia fatale,metta in pericolo di vita,richieda il ricovero in ospedale oppure il suo prolungamento,porti ad invalidità/incapacità persistente o significativa,oppure sia un'anomalia congenita/un difetto alla nascita.

 

1.51 Dati Originali

 

Tutte le informazioni contenute nelle registrazioni originali e nelle copie certificate delle registrazioni originali di referti clinici, osservazioni, o altre attività in uno studio clinico necessarie per la ricostruzione e la valutazione dello studio stesso. I dati originali sono contenuti nei documenti originali (registrazioni originali o copie certificate).

 

1.52 Documenti Originali

 

Documenti, dati e registrazioni originali (ad esempio, cartelle ospedaliere, registri clinici ed amministrativi, note di laboratorio, memoranda, diari dei soggetti o schede di valutazione, registrazioni della distribuzione del farmaco, dati registrati mediante strumentazione automatizzata, copie o trascrizioni certificate dopo verifica della loro aderenza all'originale, microfiches, negativi di fotografie, microfilm o supporti magnetici, radiografie, fascicoli dei soggetti, e registrazioni conservate nella farmacia, nei laboratori e nei dipartimenti medico-tecnici coinvolti nello studio clinico).

 

1.53 Sponsor

 

Un individuo, una società, un'istituzione, oppure un'organizzazione che, sotto propria responsabilità, dà inizio, gestisce, e/o finanzia uno studio clinico.

 

1.54 Sponsor-Sperimentatore

 

Un individuo che dà inizio e conduce, da solo o con altri, uno studio clinico, e sotto la cui diretta responsabilità il prodotto da sperimentare viene somministrato, distribuito o utilizzato da un soggetto.

Nel termine non sono comprese persone, che non siano individui (ad esempio, non indica una società o un'agenzia).

Gli obblighi di uno sponsor-sperimentatore comprendono sia quelli di uno sponsor che quelli di uno sperimentatore.

 

1.55 Procedure Operative Standard (SOP)

 

Istruzioni scritte particolareggiate, il cui scopo è quello di creare uniformità nella realizzazione di una precisa funzione.

 

1.56 Aiuto - sperimentatore

 

Ogni singolo membro (ad esempio: associato, interno, ricercatore) di un team di ricerca clinica, che viene designato e supervisionato dallo sperimentatore, presso il centro di sperimentazione, per eseguire procedure di rilevanza critica per la sperimentazione e/o per prendere decisioni importanti in relazione alla sperimentazione. Vedi anche Sperimentatore.

 

1.57 Soggetto/Soggetto dello Studio

 

Un individuo che partecipa ad uno studio clinico, a cui viene somministrato il/i prodotto/i in sperimentazione oppure che fa parte del gruppo di controllo.

 

1.58 Codice di Identificazione del Soggetto

 

Un codice unico assegnato dallo sperimentatore a ciascun soggetto dello studio per tutelare l'identità del soggetto stesso e utilizzato al posto del nome del soggetto quando lo sperimentatore segnala eventi avversi e/o altri dati collegati allo studio.

 

1.59 Centro di Sperimentazione

 

Luogo/luoghi dove vengono effettivamente condotte le attività collegate allo studio.

 

1.60 Reazione Avversa da Farmaci Inattesa

 

Una reazione avversa, la cui natura o intensità non corrispondono alle informazioni esistenti sul prodotto (per esempio, Dossier per lo Sperimentatore nel caso di un prodotto non approvato in fase di sperimentazione,oppure il foglio illustrativo/il riassunto delle caratteristiche del prodotto nel caso di un prodotto approvato).

 

1.61 Soggetti Vulnerabili

 

Individui la cui decisione di offrirsi come volontari in uno studio clinico può essere influenzata impropriamente dall'aspettativa, sia essa giustificata o meno, di benefìci legati alla partecipazione, oppure di una possibile azione di ritorsione da parte di individui gerarchicamente superiori, in caso di rifiuto a partecipare.

Esempi sono gli appartenenti a gruppi strutturati gerarchicamente, quali studenti di medicina, di farmacia, di odontoiatria o della scuola per infermieri, personale subordinato di un ospedale e di un laboratorio, dipendenti di un'industria farmaceutica, membri delle forze armate, detenuti.

Altri soggetti vulnerabili possono essere: pazienti affetti da malattie incurabili, persone ospitate nelle case di riposo, disoccupati o persone indigenti, pazienti in situazioni di emergenza, minoranze etniche, persone senza casa, nomadi, rifugiati, minori e persone incapaci di dare il proprio consenso.

 

1.62 Benessere (dei soggetti dello studio)

 

L'integrità fisica e mentale dei soggetti che partecipano ad uno studio clinico.

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2. PRINCIPI DI GCP DELL'ICH

 

2.1 Gli studi clinici devono essere condotti in conformità ai princìpi etici che traggono la loro origine dalla Dichiarazione di Helsinki, e che rispettano la GCP e le disposizioni normative applicabili.

2.2 Prima che uno studio abbia inizio, devono essere valutati rischi ed inconvenienti prevedibili rispetto al beneficio atteso sia per il singolo soggetto dello studio che per la società.

Uno studio potrà essere iniziato e continuato solamente se i benefìci previsti giustificano i rischi.

2.3 I diritti, la sicurezza, e il benessere dei soggetti dello studio costituiscono le considerazioni più importanti e devono prevalere sugli interessi della scienza e della società.

2.4 Le informazioni disponibili, non cliniche e cliniche, relative ad un prodotto in sperimentazione devono essere adeguate a supportare lo studio clinico proposto.

2.5 Gli studi clinici devono essere scientificamente validi, e devono essere descritti in un protocollo chiaro e dettagliato.

2.6 Lo studio deve essere condotto in conformità al protocollo che abbia preventivamente ricevuto approvazione/parere favorevole di una commissione di revisione dell'istituzione (IRB) /un comitato etico indipendente (IEC).

2.7 Le cure mediche prestate e le decisioni di natura medica prese nell'interesse dei soggetti ricadranno sempre sotto la responsabilità di un medico qualificato oppure, se del caso, di un dentista qualificato.

2.8 Tutti gli individui coinvolti nell'effettuazione di uno studio devono possedere l'istruzione, la preparazione e l'esperienza necessarie ad espletare le loro specifiche mansioni.

2.9 Un consenso informato deve essere ottenuto liberamente fornito da ciascun soggetto prima della sua partecipazione allo studio.

2.10 Ogni informazione relativa allo studio clinico deve essere registrata, trattata e conservata in modo tale da consentire un accurato resoconto, interpretazione e verifica.

2.11 Deve essere garantita la riservatezza dei documenti che potrebbero identificare i soggetti, rispettando le regole di riservatezza e confidenzialità previste dalle disposizioni normative applicabili.

2.12 I prodotti in sperimentazione devono essere preparati, gestiti, e conservati nel rispetto delle Norme di Buona Fabbricazione (GMP) applicabili. Essi devono essere impiegati secondo quanto prescritto dal protocollo approvato.

2.13 Devono essere attuati sistemi con procedure che garantiscano la qualità di ogni singolo aspetto dello studio.

 

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3. COMMISSIONE DI REVISIONE DELL'ISTITUZIONE/COMITATO ETICO

INDIPENDENTE (IRB/IEC)

 

3.1 Responsabilità