De Agostini Giuridica - LEGGI D'ITALIA - PARTE A (testo vigente)

 

Aggiornamento alla GU 17/10/2000

 

310. SANITA' PUBBLICA

R) Servizio sanitario nazionale

 

D.L. 21 ottobre 1996, n. 536 (1).

Misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del

tetto di spesa per l'anno 1996.

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 ottobre 1996, n. 248 e convertito in legge

dall'art. 1, L. 23 dicembre 1996, n. 648 (Gazz. Uff. 23 dicembre 1996, n. 300).

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per il

contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa

farmaceutica dell'anno 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18

ottobre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della

sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione

economica e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

 

 

Art.. 1. La seconda fase dell'adeguamento al prezzo medio europeo dei farmaci

rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, di cui alla delibera CIPE 8 agosto

1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 1996, avrà effetto

dal 1° gennaio 1997. Restano valide le disposizioni sulle modalità di applicazione

dell'adeguamento al prezzo medio europeo previste al punto 3 della predetta

delibera CIPE.

 

(2).Il comma 11- bis dell’art.2 della legge 28 dicembre 1965,n.549,introdotto dal

decreto legge 20 giugno 1996 n.323, convertito, con modificazioni dalla legge

8 agosto 1996 n.425, è sostituito dal seguente:

 

11- bis. In deroga alle disposizioni del comma 11, per il 1996 e per il 1997 l’onere a

carico del servizio sanitario nazionale per l’assistenza farmaceutica può registrare un

incremento non superiore al 14 per cento rispetto a quanto previsto dal comma 5 dell’art. 7

della legge 23 dicembre 1994 n.724, fermo restando il mantenimento delle occorrenze

finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti sudetti.

 

3. Per le cessioni e le importazioni dei farmaci appartenenti alla classe c) di cui

all'articolo 8, comma 10, della L. 24 dicembre 1993, n. 537 (3), l'aliquota

dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita, fino al 31 dicembre 1996, nella misura

del 10 per cento. Restano immutati i prezzi al pubblico dei medicinali predetti

vigenti alla data del 1° ottobre 1996.

 

4. Qualora non esista valida alternativa terapeutica, sono erogabili a totale carico

del Servizio sanitario nazionale, a partire dal 1° gennaio 1997, i medicinali

innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul

territorio nazionale, i medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a

sperimentazione clinica e i medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica

diversa da quella autorizzata, inseriti in apposito elenco predisposto e

periodicamente aggiornato dalla Commissione unica del farmaco conformemente

alle procedure ed ai criteri adottati dalla stessa. L'onere derivante dal presente

comma, quantificato in lire 30 miliardi per anno, resta a carico del Servizio

sanitario nazionale nell'ambito del tetto di spesa programmato per l'assistenza

farmaceutica.

 

5. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica,

previsto per l'anno 1996 dall'articolo 7, comma 5, della L. 23 dicembre 1994, n.

724 (3), è rideterminato in lire 9.103 miliardi.

6. Alla maggiore spesa per l'assistenza farmaceutica per l'anno 1996, pari a lire

103 miliardi, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui

al comma 3.

 

7. La somma prevista dal comma 6 è ripartita fra le regioni in proporzione alla

popolazione residente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

(2) Sostituisce il comma 11-bis dell'art. 2, L. 28 dicembre 1995, n. 549,

riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello

Stato.

 

(3) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale

dello Stato.

(3) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale

dello Stato.

 

2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato

alle Camere per la conversione in legge.