De Agostini
Giuridica - LEGGI D'ITALIA - PARTE A (testo vigente)
Aggiornamento
alla GU 17/10/2000
310. SANITA'
PUBBLICA
D.L. 21 ottobre 1996, n. 536 (1).
Misure per il
contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del
tetto di spesa per l'anno 1996.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 ottobre 1996, n. 248 e convertito in legge
dall'art. 1, L. 23 dicembre 1996, n. 648 (Gazz. Uff. 23 dicembre 1996, n. 300).
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per il
contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa
farmaceutica dell'anno 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18
ottobre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della
sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica e delle finanze;
Emana il seguente decreto-legge:
Art.. 1. La seconda fase dell'adeguamento al prezzo medio europeo dei farmaci
rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, di cui alla delibera CIPE 8 agosto
1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 1996, avrà effetto
dal 1° gennaio 1997. Restano valide le disposizioni sulle modalità di applicazione
dell'adeguamento al prezzo medio europeo previste al punto 3 della predetta
delibera CIPE.
(2).Il comma 11- bis dell’art.2 della legge 28 dicembre 1965,n.549,introdotto dal
decreto legge 20 giugno 1996 n.323, convertito, con modificazioni dalla legge
8 agosto 1996 n.425, è sostituito dal seguente:
11- bis. In deroga alle disposizioni del comma 11, per il 1996 e per il 1997 l’onere a
carico del servizio sanitario nazionale per l’assistenza farmaceutica può registrare un
incremento non superiore al 14 per cento rispetto a quanto previsto dal comma 5 dell’art. 7
della legge 23 dicembre 1994 n.724, fermo restando il mantenimento delle occorrenze
finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti sudetti.
3. Per le cessioni e le importazioni dei farmaci
appartenenti alla classe c) di cui
all'articolo 8, comma 10, della L. 24 dicembre 1993, n. 537 (3), l'aliquota
dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita, fino al 31 dicembre 1996, nella misura
del 10 per cento. Restano immutati i prezzi al pubblico dei medicinali predetti
vigenti alla data del 1° ottobre 1996.
4. Qualora non esista valida alternativa terapeutica, sono erogabili a totale carico
del Servizio sanitario nazionale, a partire dal 1° gennaio 1997, i medicinali
innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul
territorio nazionale, i medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a
sperimentazione clinica e i medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica
diversa da quella autorizzata, inseriti in apposito elenco predisposto e
periodicamente aggiornato dalla Commissione unica del farmaco conformemente
alle procedure ed ai criteri adottati dalla stessa. L'onere derivante dal presente
comma, quantificato in lire 30 miliardi per anno, resta a carico del Servizio
sanitario nazionale nell'ambito del tetto di spesa programmato per l'assistenza
farmaceutica.
5. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica,
previsto per l'anno 1996 dall'articolo 7, comma 5, della L. 23 dicembre 1994, n.
724 (3), è rideterminato in lire 9.103 miliardi.
6. Alla maggiore spesa per l'assistenza farmaceutica per l'anno 1996, pari a lire
103 miliardi, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui
al comma 3.
7. La somma prevista dal comma 6 è ripartita fra le regioni in proporzione alla
popolazione residente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(2) Sostituisce il comma 11-bis dell'art. 2, L. 28 dicembre 1995, n. 549,
riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello
Stato.
(3) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(3) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.