titolo 3° - RAPPORTI CON IL CITTADINO

CAPO I - REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO


Art 23 Cartella clinica

La cartella clinica deve essere redatta chiaramente, con puntualità e diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica clinica e contenere, oltre a ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche praticate.

Commento:
Si è inserito questo articolo al fine di contenere le frequenti carenze e le conseguenti incertezze e vertenze anche a livello medico legale. La scelta di individuare i contenuti essenziali che la cartella clinica deve possedere, oltre al fine di adempiere alla sua naturale funzione di puntuale documento sulle condizioni del paziente e sulle scelte diagnostico-terapeutiche operate, è scaturita anche dalla volontà di tutelare i diritti del cittadino.
La cartella clinica non può essere, infatti, considerata come un adempimento burocratico atto a registrare meri dati obiettivi ma deve dettagliatamente documentare le ragioni stesse delle scelte diagnostiche e terapeutiche effettuate e ciò anche al fine di facilitare e controllare verifiche amministrative e non ultimo di qualità.
In questa prospettiva dovrebbero essere sempre meglio seguiti i principi della cartella clinica orientata per indirizzo diagnostico-terapeutico. La cartella clinica è anche la sede ideale per la registrazione dell’avvenuta informazione del paziente e della conseguente documentazione del consenso.
Per quanto riguarda la cartella clinica, una parte della giurisprudenza della Cassazione riconosce alla stessa il possesso di tutti i requisiti propri dell’atto pubblico. Definirla come atto pubblico comporta una serie di conseguenze sul piano giuridico di non lieve portata: l’applicazione degli artt. 479 e 476 del c.p. per falso ideologico e materiale nella previsione della pena più grave; l’eventuale responsabilità per omissione di atti d’ufficio, ex art.328 c.p., o per rivelazione di segreto d’ufficio, ex art.326 c.p.