titolo 3° - RAPPORTI CON IL CITTADINO

CAPO II - DOVERI DEL MEDICO E DIRITTI DEL CITTADINO


Art. 26 Soccorso d'urgenza

Il medico che presti soccorso d'urgenza a un malato curato da altro collega o che assista temporaneamente un paziente in assenza del curante, non può pretendere che gli venga affidata la continuazione delle cure.

Commento:
Questo articolo costituisce una applicazione del generale principio del rispetto del rapporto di fiducia che deve intercorrere tra medico e cittadino. Nel caso di specie non esiste alcuna norma giuridica cui fare riferimento, pertanto assume particolare rilevanza la normativa deontologica.
In buona sostanza il medico chiamato per necessità o urgenza a intervenire su un paziente in cura da altro collega, non può pretendere, solo per questo, di essere prescelto per la continuazione della cura.
A ben vedere si tratta null’altro che della applicazione di due principi deontologici che privilegiano il rapporto di fiducia tra medico e paziente e di colleganza, rapporto quest’ultimo di correttezza tra colleghi anche al di fuori dell’esercizio professionale.