titolo 6° - RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI

CAPO III - TUTELA DELLA SALUTE COLLETTIVA


Art. 77 Attività nell'interesse della collettività

Il medico è tenuto a partecipare all'attività e ai programmi di tutela della salute nell'interesse della collettività.

Commento:
Con questo articolo, reso più sintetico ma ugualmente incisivo, si sottolinea il ruolo sociale che il medico deve rivestire nella società. La figura professionale del medico è quindi una costante ineludibile per il raggiungimento delle finalità sociali e assistenziali dello Stato.
Si pensi al ruolo centrale, indubbiamente benemerito, che sta svolgendo la categoria medica per assicurare risultati agli interventi assistenziali nel recente passato e anche attualmente nei teatri di guerra delle repubbliche slave.